Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-10-2011) 22-11-2011, n. 43268 Attenuanti comuni danno lieve

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza fu confermato il giudizio di penale responsabilità di T.F. in ordine al reato di tentato furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 4 per avere, secondo l’accusa, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di un telefono cellulare sottraendolo dall’interno della cabina di guida di un autofurgone, ove l’oggetto era detenuto dal conducente del veicolo;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:

1) in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, sull’assunto che essa non avrebbe potuto essere riconosciuta sulla sola base dell’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza, che l’imputato, per introdursi nella cabina di guida dell’autofurgone, avrebbe certamente "dovuto agire con destrezza per non attrarre l’attenzione delle persone presenti numerose in quel luogo", non essendosi al riguardo considerato che la persona offesa era, al momento del fatto, assente, per cui ci si troverebbe in presenza di una situazione identica a quella nella quale, secondo una recente pronuncia di questa Corte, l’aggravante in questione sarebbe da escludere;

2) in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, negata sulla sola base del rilievo che oggetto del tentato furto era stato un telefono cellulare, senza che risultasse fornita alcuna indicazione circa il suo effettivo valore, come invece, secondo altro citato precedente arresto di questa Corte, sarebbe stato necessario.

Motivi della decisione

– che il ricorso appare meritevole di accoglimento, in quanto:

a) con riguardo al primo motivo, vale osservare che, in effetti, la corte territoriale ha dato per acquisita la prova circa la sussistenza dell’aggravante della destrezza sulla sola base del fatto che il tentativo di furto era stato commesso in zona nella quale vi era concorso di persone, senza che neppure risulti chiarito se e per quali ragioni tali persone sarebbero state in grado di accorgersi facilmente della condotta posta in essere dall’agente sì da poter, eventualmente, dare l’allarme o addirittura intervenire per impedirla; il che impedisce di ritenere dimostrato che il detto tentativo richiedesse necessariamente l’impiego di quella particolare abilità e sveltezza che è richiesta, secondo il noto e consolidato orientamento di questa Corte, per la configurazione dell’aggravante in questione, apparendo piuttosto ravvisabile (salva la ricorrenza di altre e diverse circostanze di fatto, non apprezzabili e verificabili in questa sede) l’operatività del principio affermato (come segnalato nell’atto di ricorso) da Cass. 4, 17 febbraio – 7 aprile 2009 n. 14992, Scalise, RV 243207, secondo cui: "Non sussiste l’aggravante della destrezza nel furto qualora il ladro si impossessi di un bene presente all’interno di un autoveicolo lasciato temporaneamente incustodito dal proprietario";

b) con riguardo al secondo motivo, non può non ritenersi carente la motivazione sulla base della quale la corte territoriale ha respinto la doglianza difensiva relativa al mancalo rigonoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 sulla sola base del fatto che il tentativo di furto aveva avuto ad oggetto un telefono cellulare, senza in alcun modo indicare per quali raginio il valore di tale oggetto sarebbe stato tale da escludere la configurabilità di detta attenuante; indicazione che, invece, sarebbe stata necessaria, alla stregua di quanto già ritenuto, proprio con riferimento ad analoga fattispecie (come puntualmente ricordato nell’atto di ricorso), da Cass. 4, 9 marzo – 30 aprile 2004, n. 20303, Benedetti, rv. 228580, la quale, premesso che "in tema di circostanze attenuanti comuni, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 62 c.p., n. 4, il giudice deve motivare in ordine al valore intrinseco ed economico della cosa e non può limitarsi a valutarla unicamente in relazione alle sue potenzialità di uso ed al servizio da essa reso", ha annullato con rinvio "la sentenza di appello nella parte in cui aveva negato l’attenuante citata in relazione al furto di un telefono cellulare affermando che l’oggetto, per il suo servizio e le sue potenzialità procura un danno e un guadagno non irrilevanti";

che l’impugnata sentenza deve quindi essere annullata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania, la quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto acquisiti o che ritenesse di dover acquisire, dovrà tuttavia aver cura di non incorrere nuovamente, ove intenda confermare la precedente decisione, nei segnalati vizi di motivazione.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d’appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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