Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-10-2011) 22-11-2011, n. 42981

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 20.4.2011 il Tribunale del Riesame di Milano confermava l’ordinanza emessa dal GIP di Milano che, in data 4.4.2011, aveva applicato a S.S. la misura cautelare della detenzione in carcere per i reati di concorso in associazione di stampo mafioso e concorso nell’omicidio di T.A..

Riteneva il Tribunale provata la gravita indiziaria per entrambi i delitti sulla scorta, con riguardo alla sussistenza dell’associazione, degli atti di indagini consistiti in intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi sul territorio che avevano trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia B.A. con riguardo alla sussistenza della locale di (OMISSIS). Quest’ultimo aveva reso dichiarazioni de relato con riguardo all’omicidio T., dichiarazioni riscontrate: dal rinvenimento del cadavere che si presentava, così come indicato dal chiamante, ricoperto di calce con addosso dei gioielli; dall’esame dei tabulati relativi all’utenza in uso al S. e agli altri autori materiali dell’omicidio; dal ritrovamento nella disponibilità dell’indagato di armi occultate proprio a (OMISSIS), luogo dove ha sede il maneggio dove è stato rinvenuto il cadavere di T.. Il Tribunale sottolineava anche che l’omicidio era stato disposto da G. e R., soggetti sovraordinati a B. nella gerarchia ‘ndranghetista che avevano ritenuto opportuno tenere quest’ultimo all’oscuro per paura che potesse fare pazzie, la ragione dell’omicidio era infatti da ricercarsi nel fatto che il T. dava fastidio in (OMISSIS) perchè si vantava troppo di suoi rapporti con le donne, fra le quali vi era anche la sorella del B.. Atteggiamento che non era ammesso dai codici di comportamento della sottocultura criminale di appartenenza. Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato deducendo che l’ordinanza è incorsa in inosservanza o erronea applicazione della legge penale, manifesta mancanza ed illogicità della motivazione. Lamenta l’inconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sottolinea come le dichiarazioni del B. siano de relato e come il suo racconto non sia attendibile, presentando crepe interne. Nega che quelli indicati dal Collegio siano riscontri in ordine alla responsabilità del S.. Evidenzia che i mandanti G. e R. non sono indagati nel procedimento e che non vi è alcun elemento certo che leghi il S. sul luogo all’ora del delitto.

La difesa presentava memoria alla quale allegava due decisioni del Tribunale del Riesame relative all’omicidio di C.R. nelle quale era stata fatta una diversa valutazione della chiamata in correità del B..

Il ricorso è inammissibile per genericità e perchè versato in fatto.

Vengono reiterati motivi già avanzati nel corso del procedimento avanti il Tribunale del Riesame E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’impugnazione senza alcun riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto dell’ordinanza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c. E’ evidente infatti che, a fronte di un’ordinanza, come quella in esame, che ha fornito una specifica risposta a tutti i motivi di impugnazione la pedissequa ripresentazione dello stesso come motivo di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato.

Deve aggiungersi che è consolidato orientamento di questa Corte che per l’applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento è richiesto solo il requisito della gravita degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all’indagato.

E non è certamente questa, del sindacato di legittimità, la sede dove possa essere rimesso in discussione l’apprezzamento fattuale, riservato ai giudici del merito, sulle circostanze caratterizzanti la credibilità soggettiva e l’intrinseca affidabilità del racconto del chiamante in correità, e i riscontri esterni specificamente individuati, in quanto compito della Corte di cassazione è solo quello di verificare se sia stata fatta, o non, corretta applicazione del criterio stabilito dall’art. 192 c.p.p., comma 3 ai fini della valutazione dell’effettiva consistenza probatoria della chiamata.

Valutazione che è stata correttamente effettuata dal Tribunale che ha dato atto che le dichiarazioni del B., intrinsecamente attendibili, trovavano specifico riscontro nei dati dei tabulati telefonici che attestano la presenza del S., in contatto telefonico con i suoi correi, nella zona ove è ubicato il maneggio di (OMISSIS), dove è stato trovato il cadavere del T., il giorno della sua sparizione in ora compatibile con il delitto.

In particolare il Tribunale accertava dall’esame dei tabulati che la mattina del 27.04.2009, presso il Maneggio di (OMISSIS) si incontravano D.N.S., CA.Ag.Lu., CA.An., N.M. e S.S.. Alle ore 15.27 T.A. riceveva una chiamata da parte di C. A.L. che si trovava a (OMISSIS), dove c’era anche CA.An.. Venivano quindi riscontrate una serie di chiamate dalle quali era possibile desumere che il T. si era mosso da (OMISSIS), zona area di sosta sulla SS (OMISSIS) nei pressi del ristorante (OMISSIS), luogo dove poi venne rinvenuta l’autovettura a lui in uso. L’ultima cella da lui agganciata era quella di Via (OMISSIS) alle ore 15.47; poi il telefono veniva spento, e lì veniva poi ritrovato, spento. Alle ore 15.36 CA. effettuava una chiamata verso l’utenza in uso a S.S., che si trovava a (OMISSIS).

Quindi per circa un’ora e mezza tutte le utenze in questione non generavano traffico. Quando ricominciano a generare traffico telefonico le celle impegnate erano nuovamente quelle nelle zone limitrofe a (OMISSIS). Si può pertanto affermare che il Tribunale ha ancorato il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità circa l’attribuzione del reato all’indagato, dando conto del suo convincimento con motivazione congrua e priva di vizi logici e giuridici, superando le varie discrasie dedotte dal ricorrente sulla base di considerazioni pienamente logiche non suscettibili di censura in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell’impugnazione, di 1.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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