Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-10-2011) 22-11-2011, n. 42980

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 15.3.2010 il Tribunale del Riesame di Torino dichiarava inammissibile l’appello presentato da D.D., indagato per violazione dell’art. 644 c.p. nella parte in cui contestava la reiezione dell’istanza di dissequestro delle autovetture sottoposte a sequestro probatorio e confermava nel resto l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto l’istanza di dissequestro dei beni sottoposti a sequestro preventivo ex art. 644 c.p., u.c..

Sottolinea il Tribunale del Riesame, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indirettamente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso. Evidenzia che gli esiti della consulenza sull’attuale valore di mercato degli immobili non determinano un’eccedenza rispetto al quantum degli interessi usurari considerato che, come affermato dallo stesso difensore in udienza, l’immobile di via (OMISSIS) risultava gravato da plurime ipoteche, circostanza che ne riduceva ampiamente il valore di mercato. Ritiene irrilevante la circostanza dell’avvenuto risarcimento, comunque non provato, trattandosi di confisca obbligatoria.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in violazione di legge sotto vari profili:

1. il valore dei beni immobili, secondo quanto stimato dal consulente del P.M., è superiore al valore degli interessi usurari;

2. il principio solidaristico in materia di sequestro per equivalente considerata la natura sanzionatoria e non recuperatoria della confisca in argomento non doveva essere applicato;

3. i beni confiscati superano il profitto;

4. ha utilizzato una regola di esperienza per contestare il dato tecnico dell’eccedenza del sequestrato;

5. non ha tenuto conto dell’avvenuto risarcimento.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

I motivi riproducono pedissequamente i motivi sottoposti al Tribunale del Riesame. E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi di impugnazione senza alcun riferimento alla motivazione della decisione, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della ordinanza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c). E’ evidente infatti che, a fronte di un provvedimento, come quello in esame, che ha fornito una risposta specifica a tutti i motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal Tribunale.

Con riguarda al problema della commisurazione della confisca al solo profitto individuale del reato piuttosto che a quello globalmente ritratto da tutti i concorrenti nel medesimo reato, deve essere ribadito l’insegnamento di questa Corte (Cass. Sez. 5A, sent. n. 15445 dep. il 1 aprile 2004, Sez. 2, Sentenza n. 31989 del 14/06/2006 Cc.; Sez. 2, Sentenza n. 10838 del 20/12/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9786 del 21/02/2007 Sez. U, Sentenza n. 26654 del 27/03/2008) secondo cui "E’ legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all’art. 322 ter c.p., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all’art. 316 bis c.p.p., per l’intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena; dall’altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l’eventuale riparto tra i medesimi concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha rilievo penale".

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell’impugnazione, di 1.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *