T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10188

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, con ordinanza 27 maggio 2009, n. 683, questa Sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 10, decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166 nella parte in cui ha aggiunto il comma 4 quinquies all’art. 4 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e, di conseguenza, ha disposto la sospensione del giudizio ordinando l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Rilevato che, con note del 2 agosto 2010, il Dirigente della Sezione ha comunicato alle parti che la Corte Costituzionale ha restituito il fascicolo di causa corredato della relativa decisione n. 270/2010;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 80 c.p.a., in caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venire meno la causa della sospensione;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 35, co. 2, c.p.a., il giudice dichiara estinto il giudizio se, nei casi previsti dal codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge;

Rilevato che, nel caso di specie, non è stata presentata alcuna istanza di fissazione di udienza successiva alla comunicazione della decisione della Corte Costituzionale;

Ritenuto, di conseguenza, che il giudizio deve essere dichiarato estinto;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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