Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2011) 22-11-2011, n. 43109

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Palermo in parziale accoglimento dell’appello proposto, ai sensi dell’art. 310 c.p.p., da G.G. contro il provvedimento della Corte d’appello, che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per motivi di salute, ha disposto il ricovero provvisorio ex art. 286 bis c.p.p. dell’imputato presso una struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario alla cura della ferita chirurgica a rischio di infezione.

Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 286 bis c.p.p. laddove il Tribunale avrebbe dovuto disporre, ai sensi dell’art. 284 c.p.p., gli arresti domiciliari eventualmente presso un luogo di cura, in quanto le condizioni di salute riscontrate dal perito sono risultate incompatibili con il regime carcerario che non è in grado di assicurare le cure necessarie per la dermatosi bollosa recidivante da cui è affetto.

Con un secondo motivo denuncia il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, per non avere il Tribunale preso in considerazione la documentazione medica da cui risulta la permanente incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

Deve escludersi sia l’erronea applicazione dell’art. 286 ter c.p.p., sia il vizio di motivazione dedotto, in quanto l’ordinanza impugnata, sulla base di una corretta lettura della perizia medica disposta, ha ritenuto adeguato il ricovero provvisorio dell’imputato presso una struttura del Servizio sanitario nazionale. In particolare, il Tribunale ha preso in considerazione quanto contenuto nell’elaborato peritale, in cui si evidenziava l’urgenza di assicurare la pronta guarigione della ferita chirurgica alla gamba destra, esito di un recente intervento di fasciotomia, indicando la necessità del ricovero presso un ospedale; nessun accenno a incompatibilità con il regime carcerario. Pertanto, i giudici si sono limitati a modificare il provvedimento della Corte d’appello, che aveva previsto il semplice ricovero giornaliero per le medicazioni, stabilendo il ricovero provvisorio in ambiente ospedaliero ed escludendo, correttamente, la necessità degli arresti domiciliari, per i quali non vi erano i presupposti collegati allo stato di salute.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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