Cass. civ. Sez. V, Sent., 01-06-2012, n. 8819 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 6/19/10 depositata il 29/1/2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla Plastilux srl avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmente il ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui veniva accertato dall’Agenzia delle entrate di Varese un maggior reddito imponibile di Euro 298.323 ai fini Irpeg, il valore della produzione netta, ai fini Irap in Euro 849.723 e la maggior imposta ai fini Iva di Euro 27.066,4.

I primi giudici avevano annullato l’avviso di accertamento limitatamente ai rilievi per resi e storni su vendite in Italia per Euro 6650 (Iva e Irap) e per sconti e abbuoni sulle vendite per Euro 1262,11 (Iva e Irap), confermandolo nel resto.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che vi erano stati da parte dei verificatori diversi errori di valutazione, risultando l’accertamento fondato su elementi incompleti e fuorvianti.

Proponeva ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate deducendo i seguenti motivi:

1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendo stato avanzato alcun motivo di appello volto a censurare la sentenza di primo grado per non aver tenuto conto del fatto che il PE rigenerato viene acquistato da fornitori esterni e che solo in minima parte l’attività produttiva ricicla i propri scarti di produzione;

2) omessa motivazione sul fatto controverso decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendosi la commissione regionale limitata ad affermare apoditticamente che la società avrebbe provato il fatto che il PE rigenerato veniva acquistato da fornitori esterni, senza indicare nemmeno succintamente la fonte di tali risultanze istruttorie;

3) omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo comprensibile quale sia l’incidenza causale nella circostanza di fatto che la CTR ha ritenuto essere stata dimostrata dalla società sull’esito dell’accertamento (cioè che il PE rigenerato verrebbe in gran parte acquistato da fornitori esterni e che solo in minima parte il processo produttivo ricicla i propri scarti di produzione), senza chiarire in quali termini il risultato dell’accertamento sarebbe stato diverso qualora l’Agenzia delle entrate avesse tenuto conto delle predette circostanze di fatto;

4) violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto, nella ricostruzione induttiva di ricavi non dichiarati dalla società contribuente, del fatto che parte del materiale rigenerato era stato utilizzato per prodotti ceduti ad altra società, circostanza dichiarata dal solo legale rappresentante della società, facendo discendere da tale mera dichiarazione l’obbligo dell’Agenzia delle entrate di tener conto della circostanza stessa;

5) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza di appello, a fronte della doglianza relativa al fatto che l’Agenzia delle entrate nella ricostruzione induttiva dei ricavi non aveva tenuto conto di uno 0,5% di costi sostenuti dalla società verificata per l’acquisto di coloranti additivi, abbia dichiarato nullo integralmente l’avviso di accertamento, anzichè ridurre la pretesa tributaria in misura corrispondente ai maggiori costi sostenuti;

6) omessa motivazione sul fatto controverso è decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo già l’Agenzia delle entrate tenuto conto, nel computo delle materie prime (PE rigenerato), destinati alla produzione di sacchi rifiuto del fatto che parte di tali materie prime, quantificate in kg 25.541 destinate ad altri usi e non alla produzione di sacchi rifiuto, ritenendo, erroneamente, che l’Agenzia non avesse scorporato dal calcolo le materie prime destinate a usi diversi;

7) omessa motivazione sul fatto controverso decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la sentenza impugnata apoditticamente censurato l’applicazione della percentuale di ricarico del PE rigenerato al PE vergine, senza spiegare la ragione della ritenuta non correttezza di un simile sistema di calcolo e omettendo del tutto di considerare che la stessa società aveva esplicitamente ammesso nel proprio appello che i prodotti provenienti da PE rigenerato (cioè i sacchi rifiuto) costano meno e vengono venduti a prezzo più competitivo, con conseguente maggior margine di guadagno, essendo coperta del giudicato, per mancata impugnazione, l’affermazione della CTP secondo la quale la parte stessa in sede di contraddittorio aveva affermato che il guadagno sui prodotti ottenuti dalla lavorazione del polietilene vergine era superiore a quello derivante dalla vendita dei sacchi del rifiuti;

8) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR avrebbe annullato l’avviso di accertamento perchè non adeguatamente motivato a fronte di un appello contenente censure relative alla fondatezza della pretesa tributarie in particolare volta a contestare la correttezza dei criteri utilizzati dall’Agenzia delle entrate per la ricostruzione induttiva dei ricavi.

Si costituiva con controricorso la Plastilux srl.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 12 aprile 2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Con riferimento al primo motivo di ricorso va osservato che dall’esame complessivo della sentenza impugnata deve, anzitutto, escludersi che la CTR abbia annullato l’avviso di accertamento per difetto di motivazione, motivo non dedotto dall’appellante, avendo, invece, ritenuto non dovuta la pretesa tributaria con riferimento alla infondatezza dei criteri utilizzati per la ricostruzione induttiva dei ricavi, ritenendo l’accertamento fondato su "elementi incompleti e fuorvianti".

Con riferimento al secondo terzo e quarto motivo, si rileva come nella motivazione della sentenza impugnata viene solamente prospettata la circostanza che il polietilene rigenerato, adoperato per fini produttivi, venisse acquistato da fornitori esterni e che solo in minima parte l’attività produttiva riusciva a riciclare troppi scarti di produzione, fondando la CTR tali considerazioni sulle sole dichiarazioni del legale rappresentante della società, senza indicare elementi probatori di supporto, pur dovendosi escludere alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto i pronunciato, anche in mancanza di formulazione di uno specifico motivo di gravame al riguardo, in quanto la questione relativa all’approvvigionamento della materia prima deve ritenersi compresa, implicitamente tra i motivi di ricorso.

In ordine alla dedotta mancanza di prova dell’acquisizione da fornitori esterni del polietilene lavorato da Plastilux la sentenza ha tratto tale prova "dalla documentazione prodotta da parte appellante" senza alcun riferimento concreto alle circostanza da cui i giudici avrebbero tratto la convinzione che sia il polietilene rigenerato che vergine fosse stato acquistato da fornitori esterni, senza neanche giustificare quali fossero, in concreto, gli addotti errori di analisi della produzione e di valutazione dei dati contabili operati dall’Ufficio, desumendone apoditticamente che la ricostruzione analitico induttiva operata dall’Agenzia fosse fondata su elementi incompleti e fuorvianti.

Con riferimento al quinto motivo la mancata considerazione dell’incidenza del peso di coloranti additivi nella corretta quantificazione della materia prima utilizzata per la produzione di sacchi per i rifiuti, non avrebbe potuto comportare l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento, in mancanza di adeguata motivazione in ordine alle altre violazioni, al fine di desumerne l’inattendibilità dell’accertamento induttivo, alla luce del principio in base al quale il giudizio tributario non si connota come un giudizio di "impugnazione-annullamento", bensì come un giudizio di "impugnazione-merito", in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21759 del 20/10/2011).

Anche il sesto motivo va accolto in quanto la CTR, anche sulla scorta delle argomentazioni della CTP, ha ritenuto illegittimamente pretermesso nel calcolo della materia prima dei sacchi rifiuto, non quelle indicate (KG 25,54), ma quelle ulteriori utilizzate per la produzione di materiale asseritamente ceduto alla Merlett spa, senza, tuttavia, indicarne la fonte di prova e la quantità di tale materiale.

In relazione al settimo motivo la CTR specifica che può automaticamente dedursi dall’affermazione della Plastilux che "il manufatto finito che si ricava dall’utilizzazione del PE rigenerato costituisce in realtà prodotto di minore valore commerciale e sul mercato si colloca con corrispettivi inferiori", che equivarrebbe all’ammissione di un presunto maggiore margine di guadagno rispetto al medesimo prodotto realizzato con il PE vergine, senza tuttavia dare contezza alcuna della quantità di prodotto realizzato con PE rigenerato, non risultando indicato nè il costo delle materie prime nè il prezzo finale.

Non può, peraltro, ritenersi formato il giudicato in ordine all’asserito maggior guadagno sui prodotti ottenuti dalla lavorazione del polietilene vergine, risultando contestato, comunque, nei motivi di appello l’applicazione della percentuale di ricarico per il prodotto (sacco rifiuti), non essendo stato quantificato tale dato ed essendo anche contestata la circostanza che tali prodotti rappresentassero l’89% della produzione complessiva del 2003 della Plastilux.

Pertanto l’affermazione conclusiva che gli errori di valutazione compiuti dai verbalizzanti hanno, minato l’attendibilità complessiva dell’accertamento di maggiori ricavi ricostruiti in via presuntiva,con riferimento a dati contabili parziale e incompleti, appare non suffragata da motivazione adeguata.

Trattasi, all’evidenza, con riferimento a tutti i motivi di appello, ad eccezione del primo, di incongruità della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti giuridicamente rilevanti in quanto il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenta lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione.

Ricorre, nella fattispecie, il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, avendo la CTR apoditticamente affermato che sia stata data la prova degli asseriti errori di valutazione contenuti nell’accertamento, non consentendo, tuttavia, la comprensione delle ragioni poste a fondamento della sentenza, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o i presupposti della decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice, (cfr Cass. 5 sez. 10.11.2010 n. 2845) Va, conseguentemente, accolto il ricorso dell’Agenzia con riferimento ai motivi dal due all’otto, cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

cassa l’impugnata sentenza, con riferimento ai motivi dal due all’otto, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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