T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 27-12-2011, n. 10252

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. F.B., titolare di un centro per la demolizione e la rottamazione di veicoli, aveva presentato istanza per essere autorizzato all’adeguamento dell’impianto, sito nel territorio del Comune di Genzano di Roma.

L’Amministrazione comunale dava avvio al procedimento convocando la conferenza dei servizi, ai sensi degli artt. 14 e seg. della legge 7.8.1990 n. 241. Peraltro l’Amministrazione provinciale, benché convocata e sollecitata due volte, non ha rilasciato parere in merito.

Il sig. B. presentava al T.A.R. ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione demandata ad esprimersi sulla richiesta di autorizzazione, concluso da sentenza 20.7.2010 n. 27290, con la quale è stata riconosciuta l’illegittimità dell’omissione di pronuncia da parte del Comune di Genzano di Roma.

Con il provvedimento in questa sede impugnato la conferenza dei servizi determina la conclusione del procedimento assumendo parere negativo.

Il sig. B. contesta, in primo luogo, la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza di autorizzazione. In secondo luogo deduce violazione di legge per l’aspetto sostanziale della determinazione. Chiede, infine, il risarcimento del pregiudizio patrimoniale subito ratione temporis per le attese economiche ritardate dall’autorizzazione non concessa.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Genzano e la Provincia di Roma, chiamati in causa.

Con memoria conclusionale parte ricorrente ribadisce i motivi di ricorso.

La causa è passata in decisione all’udienza del 2 dicembre 2012.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

La modifica dell’art. 14 ter, comma settimo, della legge 7.8.1990 n. 241, introdotta con il D.L. 31.5.2010 n. 78 (convertito in L. 30.7.2010 n. 122) considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante in sede di conferenza dei servizi non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata. La disposizione espressamente è valida anche per le amministrazioni "preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità".

Pertanto l’omissione della Provincia nel rilascio del parere di sua competenza non può condurre (come invece sostenuto nella parte motiva dell’atto in questa sede contestato) a una determinazione negativa sull’istanza autorizzatoria del ricorrente, posto che, anche a voler prescindere dalla innovazione normativa in costanza di procedimento non concluso (e che perciò coinvolge la decisione finale), il comma 6 bis dello stesso art. 14 ter stabilisce che l’amministrazione adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento valutate le specifiche risultanze della conferenza dei servizi "e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede".

Va comunque precisato che l’Amministrazione provinciale non è rimasta inerte, ma con comunicazioni trasmesse in tempi diversi – da ultimo con nota n. prot. 1707290 del 5.11.2010 – ha affermato la propria incompetenza in fattispecie.

Il provvedimento è altresì viziato per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, prevista dall’art. 10 bis della L. n. 241/1990; con ciò facendo venir meno il contraddittorio tra l’interessato e l’Amministrazione e impedendo, quindi, al primo di proporre all’attenzione dell’Autorità chiamata a decidere le osservazioni alle quali aveva legittimo titolo.

Il ricorso va dunque accolto con annullamento dell’atto impugnato. Non sussistono, invece, i presupposti per accogliere la domanda risarcitoria, non essendo stata fornita dall’interessato, nemmeno nel corso dell’iter processuale, alcuna prova del pregiudizio subito.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti e nei termini di cui a parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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