Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2011) 22-11-2011, n. 43102

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Larino del 6 ottobre 2006, ribadita la responsabilità di C.A. per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo b) e di porto illegale di coltello a serramanico (capo c), ha ritenuto il reato di minaccia a pubblico ufficiale (capo a) assorbito in quello di resistenza e, conseguentemente, ha ridotto la pena a sette mesi di reclusione.

Secondo quanto riportato in sentenza, l’imputato si sarebbe opposto ai Carabinieri, minacciandoli con un coltello a serramanico.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 337 c.p., in quanto non sarebbe emersa alcuna condotta diretta ad ostacolare il compimento dell’atto di ufficio dei carabinieri intervenuti, nonchè il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dagli stessi Carabinieri, R.O. e R.P.;

inoltre, ha eccepito l’avvenuta prescrizione del reato di cui al capo c).

Preliminarmente deve rilevarsi l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

Nella specie trovano applicazione i termini prescrizionali previsti dalla nuova formulazione dell’art. 157 c.p., che per i reati oggetto dell’imputazione arrivano, nella estensione massima, a sette anni e sei mesi; considerato che i due reati risultano commessi il (OMISSIS), deve riconoscersi l’avvenuta prescrizione nelle more del ricorso per cassazione.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, la sentenza impugnata deve essere annullata non potendosi procedere nei confronti dell’imputato per la suddetta causa di estinzione del reato e dovendosi escludere che il gravame sia fondato su motivi inammissibili all’origine, stante i contenuti delle censure mosse, il cui argomentare, però, consente di escludere la prova evidente dell’insussistenza del fatto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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