T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 27-12-2011, n. 10249

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sig.ra S.P. ha preso parte a concorso indetto da ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, a ventinove posti nel profilo professionale di collaboratore TER (CTER), divisi per diverse categorie.

La sig.ra P. si è classificata al terzo posto, con punteggio di 76,32, nella graduatoria conclusiva per la posizione 5, riguardo alla quale erano disponibili due posti. Al primo e al secondo posto si sono classificati, rispettivamente, i candidati E.P., con punti 81,66, e F.P., con punti 78,14.

La sig.ra P. impugna la graduatoria e censura, in primo luogo, la legittimità dell’ammissione al concorso del sig. P., assumendo che il medesimo difetta di esperienza lavorativa specifica attinente alla professionalità di concorso, requisito di partecipazione richiesto dal bando della selezione.

In subordine deduce il difetto della valutazione dei titoli culturali da essa stessa presentati e la sopravvalutazione dei titoli e delle pubblicazioni del P., nonché l’erronea attribuzione al medesimo di punti 0,5.

L’ISPRA si è costituito in giudizio e ha presentato memoria di controdeduzioni. Parte ricorrente ha prodotto memoria conclusionale.

La causa è passata in decisione all’udienza del 17 novembre 2011.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato. Il candidato F.P. ha documentato esperienza lavorativa nel settore grafico, specifico della professionalità richiesta per i posti a concorso (attività di supporto tecnico per sistemi grafici, nella posizione 5). Pertanto è legittima la sua ammissione alle prove selettive, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d) del bando.

Per i titoli culturali posseduti, la commissione di concorso ha attribuito al P. punti 2,64 per i titoli attinenti le materie oggetto delle prove concorsuali o la professionalità di concorso, sulla base di cinque elementi di valutazione prodotti dal candidato (art. 9, comma 3, lett. a del bando). Peraltro due di questi, il diploma di laurea in scienze politiche – utilizzato anche per l’ammissione al concorso – e l’attestato di iscrizione all’ordine dei giornalisti non hanno nulla a che vedere con la professionalità e le materie oggetto di concorso (grafica); pertanto non appare giustificato il punteggio di 1,32 attribuito ai due titoli.

Per l’attività di servizio o collaborazione presso l’ISPRA, per la quale ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. b) del bando sono riconoscibili punti 0,25 per trimestre, al P. sono stati attribuiti punti 2,0 per due anni trascorsi all’Istituto in qualità di consulente, ma nel riepilogo della scheda del candidato i punti riportati sono 2,5. Pertanto deve essere corretto un errore materiale di 0,5 punti in eccedenza.

Le pubblicazioni presentate dal P., valutate punti 1, non possono invece essere oggetto di valutazione perché consistenti in articoli di quotidiano su argomenti che non riguardano le materie concorsuali, come richiesto dalla lett. d) dell’art. 9, comma 3, cit.

Non sono riscontrabili, invece, omissioni o illogicità nella valutazione dei titoli della candidata P., posto che i titoli culturali risultanti dalla dichiarazione allegata alla domanda di concorso e valutabili in quanto relativi alla professionalità di concorso sono il diploma di perito industriale con specializzazione informatica, l’attestato di grafico pubblicitario e l’attestato di partecipazione al seminario per la creazione di siti web (titoli valutati dalla commissione, come risulta dalla scheda della candidata), mentre gli altri titoli indicati sono estranei alla materia concorsuale.

In sintesi, mentre appare corretto il punteggio globale di 76,32 attribuito alla sig.ra P., per il candidato P. non possono essere riconosciuti punti 2,82 nel punteggio complessivo di graduatoria. Sottraendoli, il medesimo dovrebbe collocarsi, con punti 75,32, in terza posizione dopo la ricorrente.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto nei termini.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui a parte motiva e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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