Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 22-11-2011, n. 43041

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Ritenuto che il GIP del Tribunale di Agrigento applicava all’imputato L.F. la pena concordata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., di anni quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per il reato continuato di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente e di porto illegale di armi;

– Ritenuto che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione;

– Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, atteso che la pena risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e la valutazione di non ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

– La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *