Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-06-2012, n. 8966

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 581/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Massa, in accoglimento della domanda proposta da B.E. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti "per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento e trasporto presso il Polo Corrispondenza Toscana, assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo dal 2-5-2003 al 30-9-2003" e la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato con le pronunce consequenziali.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

La B. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 1-12-2006, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese in favore dell’appellata.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

La B. è rimasta intimata.

La società infine ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli artt. 1362 e ss. c.c., in sostanza deduce che il contratto in oggetto presentava i caratteri di specificità previsti dalla legge, individuando chiaramente le ragioni dell’assunzione, con esplicito riferimento ad esigenze sostitutive di personale di ruolo addetto a determinate mansioni, assente in un determinato lasso di tempo ed in un determinato ambito territoriale.

In particolare la ricorrente lamenta che la affermazione della Corte di merito secondo cui la causale espressa sarebbe generica e l’area di riferimento sarebbe "troppo ampia", non tiene conto del fatto che "nel medesimo contratto individuale è indicata sia la sede di applicazione ((OMISSIS)) e sia la specifica attività da svolgere (recapito) per cui le esigenze sostitutive devono intendersi riferite a tali ambiti (territoriale e di attività)".

Con il secondo motivo, in via gradata, la ricorrente denunciando violazione dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c., la ricorrente in sostanza lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato permarrebbe (in generale) anche nella vigenza del D.Lgs. n. 368 del 2001, così, in sostanza, applicando l’art. 5 dello stesso D.Lgs. al diverso caso di nullità del termine per violazione dell’art. 1 comma 2 del medesimo D.Lgs., per il quale il legislatore non ha previsto la detta conversione.

Osserva il Collegio che il primo motivo è fondato e va accolto, come di seguito.

Con riferimento ai contratti stipulati nel vigore ed ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, come affermato da Cass. 1-2-2010 n. 2279, "in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle "specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (…), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso "per relationem" ad altri testi scritti accessibili alle parti" (come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto individuale).

In specie, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 "a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto".

In tale quadro, infine, con particolare riferimento alle ragioni sostitutive, questa Corte (v. Cass. 26-1-2010 n. 1576, Cass. 26-10- 2010 n. 1577, Cass. 16-11-2010 n. 23119) ha precisato che "nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità".

Tale principio, che va qui ribadito, in sostanza è stato disatteso nella sentenza impugnata, che ha concentrato l’attenzione sulla sola ampiezza geografica del riferimento al "Polo Corrispondenza Toscana", senza valutare attentamente, nel quadro della complessità aziendale, tutte le altre indicazioni contenute nel contratto individuale, di luogo, di tempo, di mansioni etc., in funzione della verificabilità in concreto delle esigenze sostitutive del personale con diritto alla conservazione del posto dedotte.

Il primo motivo va pertanto accolto, restando assorbito il secondo, e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Torino, la quale, statuendo anche sulle spese del giudizio di cassazione, provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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