T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 27-12-2011, n. 10245

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto rubricato al n. prot. 28280/1994 del del Comune di Roma – oggi Roma Capitale – il sig. S.C. aveva chiesto la sanatoria edilizia per alcune unità immobiliari a uso non residenziale, in via di Casal Palocco, Roma.. Successivamente la domanda è stata integrata su richiesta dell’Amministrazione.

In data 17.1.2011 il sig. C. notificava all’Amministrazione atto di messa in mora con diffida a provvedere. Perdurando il silenzio dell’Autorità adita, il medesimo formula ricorso innanzi a questo Tribunale, per ottenere l’accertamento giudiziale dell’illegittimità dell’inerzia amministrativa. Chiede, altresì, il risarcimento dei danni subiti.

Poiché la domanda di sanatoria fonda su validi presupposti formali, a prescindere dall’esito, in ordine al quale dovrà pronunciarsi l’Amministrazione richiesta, è obbligatoria la conclusione del relativo procedimento, per la quale sussiste un preciso interesse del ricorrente, giuridicamente rilevante.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto quanto alla richiesta di accertamento dell’illegittimità del silenzio. Non sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento di danni patrimoniali, non adeguatamente documentati e, comunque, non definibili anteriormente al riscontro dell’esito positivo della domanda di sanatoria

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe nei termini e nei limiti di cui alle premesse e, per l’effetto, dichiara l’obbligo di Roma Capitale di concludere il procedimento avviato dalla domanda di sanatoria di cui alle premesse.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *