Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 22-11-2011, n. 43038

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.M. proponeva ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Collegio della 7^ Sezione Penale in data 13/7/2011. Con detta decisione, era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal predetto avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 24/2/2010 che aveva confermato la condanna irrogatagli dal Tribunale di Padova a mesi otto di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, per il reato di illecita detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish.

2. Si osserva che le doglianze formulate si palesano del tutto generiche ed inconferenti. Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal che discende pure la condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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