T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 27-12-2011, n. 10243

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 12.2.1987 il sig. G.S. aveva presentato domanda di sanatoria edilizia per un fabbricato di undici unità immobiliari in Roma, località case Rosse.

Con il provvedimento impugnato, assunto con determinazione dirigenziale del 20.4.2006, la sanatoria è stata denegata perché le opere insistono su area soggetta a vincolo. Invero gli immobili risultano essere stati realizzati oltre la prevista fascia di rispetto da un elettrodotto, sito su confinante particella catastale e costruito successivamente.

Avverso il diniego il ricorrente deduce, anzitutto, come il lungo decorso di tempo – circa diciannove anni – tra la domanda di sanatoria e il provvedimento conclusivo oltre a concretare violazione dell’art. 35, comma 17, della legge 28.2.1985 n. 47 ha determinato disparità di trattamento rispetto ad analoghi abusi edilizi in zona, tuttavia sanati prima della costruzione dell’elettrodotto.

Altresì il parere in merito di ACEA s.p.a., ente gestore dell’elettrodotto, è intervenuto solo il 24.9.2003, a oltre ventiquattro mesi dalla richiesta inoltrata il 30.9.2005. Peraltro, erroneamente l’Autorità comunale ha proceduto nell’istruttoria della pratica identificando il limite edificatorio da fascia di rispetto per l’elettrodotto con un vincolo paesaggisticoambientale, per il quale soltanto si sarebbe reso necessario procedere all’acquisizione del parere obbligatorio dell’ente gestore, ai fini della sanatoria.

Da parte sua la Provincia di Roma, che ha definito con atto del 9.2.2005 in mt. 24,00 il limite di rispetto delle costruzioni dall’elettrodotto, in riferimento al valore di induzione magnetica del ricettore, ha esorbitato dai parametri definiti e definibili dalla legislazione statale, che nel campo gode di riserva costituzionale, e ha provveduto senza adeguata pubblicità.

Inoltre, l’Amministrazione comunale ha consentito la costruzione dell’elettrodotto in zona vincolata a verde pubblico e senza rispettare le disposizioni normative generali che per la realizzazione degli elettrodotti in ambito urbano prescrivono l’adozione del sistema di interramento dei cavi.

Parte ricorrente chiede, altresì, il ristoro dei danni patrimoniali, che definisce in euro 2.000.000,00 come conseguenza delle compravendite di alcune delle unità immobiliari, compiute nell’aspettativa della sanatoria, delle quali il sig. S. sarebbe costretto a restituire il prezzo a causa del diniego oggi all’esame del T.A.R.

L’Amministrazione comunale e la Provincia di Roma si sono costituite in giudizio e hanno controdedotto alle censure.

La Provincia afferma di aver operato nel rispetto dei parametri stabiliti dal regolamento statale di cui al D.P.C.M. 8.7.2003, che fissa in 3 micro Tesla l’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica degli elettrodotti in prossimità di ambienti abitativi. La fascia di rispetto di mt. 24,00 è stata definita dall’ente gestore sulla base delle indicazioni contenute nella nota n. 96/U del 9.2.1995 dell’Amministrazione provinciale; atto, quest’ultimo, semplicemente indicativo dei parametri fissati dalla normativa regolamentare dello Stato.

La causa è passata in decisione all’udienza del 10 ottobre 2011.

Motivi della decisione

Appare fondata e determinante la deduzione con la quale la difesa del sig. S. contesta l’erroneo percorso istruttorio della pratica di esame della domanda di permesso di costruire, inoltrata dal medesimo il 12.2.1987, laddove il limite di edificabilità dai confini con l’elettrodotto costruito in zona nel 1994 è stato, altresì nel provvedimento conclusivo, considerato e trattato dall’ufficio per le sanatorie edilizie alla stregua di un vincolo d’interesse ambientale, per il quale sarebbe stata necessaria la verifica di compatibilità.

Come da costante insegnamento giurisprudenziale, le fasce di rispetto che i progetti per l’edificazione di costruzioni nuove debbono osservare nella distanza da linee elettriche attengono a esigenze di tutela della salute e non a valori di protezione del paesaggio. Nel perseguimento dei due interessi disomogenei vale la fondamentale differenza che solo nelle aree soggette a vincoli ambientali deve essere esclusa la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono in assenza del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (T.A.R. Toscana, III, 19.3.2007 n. 441).

Premesso che il provvedimento negativo oggi all’esame del giudice è intervenuto su immobile la cui domanda di sanatoria presentata il 9.2.1987 era già definita da silenzio assenso ex art. 35, comma 17, della legge 28.2.1985, della preesistenza di detto immobile e dell’avvenuta sanatoria non ha tenuto conto la progettazione, in zona, dell’elettrodotto a partire dal 1994, benché ciò fosse stato reso obbligatorio dall’art. 4 del D.P.C.M. 8.7.2003, riguardo agli elettrodotti progettati in corrispondenza di insediamenti abitativi. In sostanza, nel caso di specie la definizione della fascia di rispetto è stata determinata ignorando la preesistenza di costruzione già regolarizzata per sanatoria o comunque regolarizzabile, giacché la domanda di condono era pendente da molti anni addietro.

A queste circostanze, che da sole sono comunque sufficienti a evidenziare l’illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione di norme di legge e regolamentari e per difetto di adeguata istruttoria procedimentale, va aggiunta l’ulteriore irregolarità della progettazione di un elettrodotto in area diversamente destinata dalla normativa urbanistica dell’epoca (vincolo a verde pubblico).

D’altronde la posizione dell’elettrodotto non può costituire un insormontabile problema tecnico a definire una fascia di rispetto di minor entità, laddove sia possibile addivenire alla soluzione dell’interramento dei cavi, come previsto dalla normativa specifica (legge n. 1341/1964 e D.P.R. 21.6.1968 n. 1062) per le linee elettriche all’interno o in prossimità dei centri abitati.

Le ragioni pregresse sono sufficienti a determinare l’accoglimento del ricorso per la richiesta di annullamento del provvedimento di diniego della sanatoria, mentre le allegazioni di parte al fascicolo di causa non sono adeguate a dimostrare la sussistenza del pregiudizio conclamato per la richiesta risarcitoria..

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui a parte motiva e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di reiezione della domanda di sanatoria edilizia.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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