Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 22-11-2011, n. 43037

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

S.P. veniva condannato dal Tribunale di Chieti alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 1.000,00 per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso il (OMISSIS).

Proponeva appello l’imputato sollecitando una riduzione della pena previo riconoscimento delle attenuanti generiche e la Corte d’Appello di L’Aquila, con ordinanza predibattimentale in data 11 gennaio 2011, dichiarava inammissibile il proposto gravame sul rilievo della ritenuta genericità dei motivi di impugnazione; muovendo dal rilievo della configurabilità di una causa originaria di inammissibilità, la Corte stessa riteneva preclusa la rilevabilità dell’intervenuta prescrizione del reato ormai maturata.

Ricorre per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge su N’asserito rilievo che l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello non gli sarebbe stata ritualmente notificata e deducendo vizio di motivazione osservando che i motivi di appello non erano stati formulati in modo generico, essendo state indicate le ragioni che, ad avviso della difesa, sarebbero state meritevoli di valutazione ai fini della concessione delle attenuanti generiche e di un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, anche con il richiamo a precedenti della giurisprudenza di legittimità.

Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato posto che, essendo stato proposto il ricorso per cassazione, è stato raggiunto lo scopo cui la notifica del provvedimento era finalizzata, vale a dire, appunto, l’esercizio del diritto di impugnazione.

E’ fondato il secondo motivo di ricorso. Come si rileva dagli atti a disposizione di questo ufficio i motivi di appello, a suo tempo dedotti contro la sentenza di primo grado, non presentavano connotazioni di genericità tali da legittimare una declaratoria di inammissibilità. Appare del tutto condivisibile quanto argomentato dal Procuratore Generale presso questa Corte – a sostegno della sua richiesta di annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento – laddove è stato sottolineato che l’appellante non si era limitato ad invocare apoditticamente la riduzione della pena inflittagli, mediante la concessione delle attenuanti generiche, ma, sia pure con formulazioni sintetiche, aveva esposto le ragioni devolute al giudice d’appello, ed essenzialmente riassumibili nella prospettata non ostatività della gravità del reato e dei precedenti penali, e nell’omessa motivazione della denegata applicazione dei benefici.

La Corte d’Appello, quindi, in presenza di un appello non inammissibile, avrebbe dovuto, in mancanza di elementi per un proscioglimento nel merito, pronunciare declaratoria di prescrizione del reato: in applicazione di quanto stabilito dall’art. 129 c.p.p., detta causa estintiva del reato deve essere rilevata in questa sede per essere decorso il relativo termine come peraltro già evidenziato nell’ordinanza oggetto del ricorso.

L’impugnato provvedimento deve pertanto essere annullato senza rinvio – cosi come senza rinvio deve essere conseguentemente annullata anche la sentenza di condanna di primo grado – perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonchè la sentenza di primo grado, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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