Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 22-11-2011, n. 43036

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Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui il Gip di detto Tribunale – all’esito dell’udienza camerale all’uopo disposta a seguito di richiesta di archiviazione presentata dal P.M. nel procedimento a carico di ignoti per il reato di lesioni personali colpose in danno di D.M.G. – ordinava al PM di disporre consulenza tecnica per accertare la patologia lamentata dal D. M. e la sussistenza del nesso causale con i lamentati comportamenti persecutori del datore di lavoro. Sostiene il ricorrente che si tratterebbe di provvedimento abnorme esulando dai poteri del GIP indicare il compimento di una consulenza tecnica.

Il P.G. presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha richiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile (in termini, del resto, Sezione 4^, 28 settembre 2010, PM in proc. Accolla ed altro, rv. 248854), pur dovendosi dare atto di un orientamento di segno contrario (v. Sez. 6^, 14 gennaio 2010, PM Napoli in proc. Suppa ed altri, non massimata e Sez. 4^, 20 dicembre 2007, PM in proc. Bellavita, rv.239035), che questo Collegio non ritiene di condividere per le ragioni di seguito indicate.

Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, un provvedimento è abnorme allorchè, per la singolarità dei suoi contenuti, si ponga del tutto al di fuori dell’ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., unico strumento capace di rimuoverne gli effetti. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi dei processo e l’impossibilità di proseguirlo.

Ciò posto, osserva la Corte che la situazione di abnormità non si è verificata nel caso di specie, atteso che a norma dell’art. 409 c.p.p., comma 4, il GIP, ove non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dal PM, può disporre un supplemento di indagini, "indicando" quelle che ritenga necessario e fissando un termine per il compimento.

Nella specie, il provvedimento impugnato è rimasto entro questi limiti, restando ovviamente inteso che il PM ben potrà indicare il tema di indagine con le specificazioni ritenute più opportune in relazione al quesito da porre al consulente. Peraltro, in tal senso – in fattispecie assolutamente analoga, ed in relazione a ricorso proposto dal medesimo ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone – ha avuto già modo di esprimersi recentemente questa stessa Sezione (sent. n 34388/11), ed il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tale indirizzo.

Mette conto sottolineare, poi, che nella fattispecie oggetto della sentenza Bellavita di questa Sezione (RV. 239035), citata dal ricorrente a sostegno del proposto ricorso, il GIP, nel richiedere al PM una consulenza, non si era limitato ad evidenziare il tema e l’oggetto del richiesto incombente ma aveva indicato anche le modalità di esecuzione ed il numero delle consulenze da espletare (il che, presumibilmente, ha orientato in quell’occasione il Collegio giudicante per l’abnormità). Quanto all’altra sentenza pure evocata dal ricorrente – Sez. 4, n. 37994 del 13/07/2006 Cc, dep. 20/11/2006 (Rv. 235438) – nella circostanza il GIP aveva disposto ulteriori indagini, e, invece di limitarsi ad indicare il tema e la direzione delle nuove indagini, aveva rinviato il procedimento in prosieguo ad altra udienza ed al contempo aveva dettato più specifiche indicazioni sino a individuare la specializzazione ed il numero dei consulenti tecnici da nominare.

L’ordinanza in questione rientra dunque nei limiti dei poteri che il codice assegna al Gip; il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile, per la ritenuta insussistenza di profili di abnormità del provvedimento impugnato e per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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