Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 22-11-2011, n. 43029 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il GUP del Tribunale di Lucera, con sentenza in data 26-5-2010 a seguito di rito abbreviato, dichiarava B.G., B. M., P.M., R.F.M. colpevoli per ripetuti episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Escludeva l’aggravante contestata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2 (fatto riguardante quantità ingenti di sostanza stupefacente) per G. e B.M. e per P. e, riconosciuta la continuazione tra i vari reati contestati per i primi due, condannava B.G. alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa; B. M. alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa; P.M. alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa; R.F.M., riconosciuto il fatto di lieve entità, alla pena di mesi quattordici di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa.

2. Gli imputati proponevano impugnazione con appello.

B.G. e B.M. e P.M. rinunciavano ai motivi concernenti il merito mantenendo quelli relativi alla riduzione della pena.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 15/12/2010, concedeva le attenuanti generiche ritenute prevalenti per P. ed equivalenti per i due B.; rideterminava la pena detentiva per B.G. in anni quattro mesi sei di reclusione, per B.M. in anni quattro di reclusione, per P. in anni tre mesi sei di reclusione; respingeva l’appello di R..

3. G. e B.M. e P.M. proponevano ricorso per cassazione.

Rilevavano che in dispositivo la Corte di Appello aveva erroneamente effettuato il giudizio di equivalenza ovvero di prevalenza tra le concesse circostanze attenuanti generiche e l’aggravante dell’ingente quantitativo di droga trattato, mentre l’aggravante era stata già esclusa dal Giudice di primo grado. In tal modo si era configurata una violazione dell’art. 597 c.p.p., pervenendo ad una quantificazione errata della pena irrogata. Inoltre, in motivazione risultava effettuato pure erroneamente, in sede di computo specifico della pena, in primo luogo l’aumento a titolo di continuazione con gli altri reati e solo successivamente era stata calcolata la diminuzione per le circostanze attenuanti in relazione al reato più grave, riduzione tra l’altro computata in misura inferiore ad un terzo, senza che al riguardo venisse formulata alcuna motivazione.

I ricorrenti chiedevano l’annullamento della decisione.

Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno accolti perchè fondati.

Invero, il Giudice di Appello ha, in sede di dispositivo letto in udienza, concesso le attenuanti generiche agli imputati effettuando un giudizio di equivalenza (per G. e B.M.) ed un giudizio di prevalenza delle attenuanti (per P.) sull’aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2, peraltro già esclusa dal Giudice di primo grado. D’altro canto, in sede di motivazione, per i B., (pur non tenendo conto più dell’aggravante) è stato di nuovo errato il calcolo della pena, computando prima l’aumento di pena per la continuazione, e poi la riduzione per le circostanze attenuanti generiche in relazione al reato più grave. Per contro, l’operazione di computo avrebbe dovuto seguire una sequenza inversa, anche per consentire il rispetto dell’art. 533 c.p.p., comma 2, secondo cui, se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso dei reati e delle pene o sulla continuazione.

Parimenti errato è il calcolo di pena compiuto in motivazione per P., per il quale è stato disposta la prevalenza delle attenuanti generiche, non più come in dispositivo sull’aggravante già esclusa dal primo Giudice, ma sulla recidiva contestata nel capo d’imputazione di cui però il GUP del Tribunale di Lucera non aveva in concreto tenuto conto.

2. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al capo relativo alla determinazione della pena, nei confronti di tutti gli imputati, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari che dovrà procedere all’applicazione della sanzione in modo corretto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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