Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 22-11-2011, n. 43028

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Imperia, con sentenza in data 26-5-2008 a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava Z.G. colpevole per quattro episodi di furto pluriaggravato consumato concernenti un’autovettura Alfa Romeo, due motocicli, una banconota riposta nell’abitacolo di un autoveicolo di marca Suzuki; per numerosi tentativi di furto pluriaggravato di oggetti contenuti in bauletti di motocicli; nonchè per il porto ingiustificato di due coltelli.

Concedeva le circostanze attenuanti genetiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate ed alla recidiva reiterata e, ritenuta la continuazione tra tutti i delitti di furto, lo condannava alla pena di anni uno mesi cinque giorni dieci di reclusione ed Euro 934,00 di multa appunto per i delitti; nonchè lo condannava alla pena di mesi due di arresto ed Euro 100,00 di ammenda per la contravvenzione L. n. 110 del 1975, ex art. 4. 2. Proposta impugnazione dall’imputato in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte di Appello di Genova, con decisione in data 13-12-2010, confermava la sentenza di primo grado. Osservava che il trattamento sanzionatolo disposto dal Tribunale appariva equo, essendosi tenuto conto del comportamento processuale positivo del prevenuto, pur a fronte di ripetuti fatti criminosi gravi e di una personalità fortemente negativa per i precedenti già gravanti su di lui. La Corte rilevava pure la non ricorrenza delle condizioni per riconoscere l’ipotesi attenuata della contravvenzione contestata, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3. Parimenti, non era configurabile la continuazione tra i delitti e la contravvenzione, non sussistendo alcun nesso tra l’ideazione dei plurimi reati di furto ed il porto dei coltelli.

3. Z.G. proponeva ricorso per cassazione. Si doleva per il mancato riconoscimento della continuazione tra tutti i fatti delinquenziali oggetto d’imputazione, che, invece, erano legati da un unico vincolo delittuoso.

Ribadiva, altresì, che l’episodio contravvenzionale presentava caratteri di lieve entità.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

Si osserva che la Corte di merito ha correttamente motivato in ordine alla non ricorrenza dell’istituto della continuazione tra i delitti di furto contestato, consumati e tentati, e la contravvenzione per il porto dei coltelli, reato quest’ultimo che non presentava alcuna connessione nè ideativa nè operativa con gli anzidetti delitti.

Parimenti, il Giudice di Appello ha argomentato in modo adeguato in ordine alla non riconoscbilità dell’ipotesi lieve della contravvenzione, non ravvisatale a fronte del porto di più coltelli di cui uno a serramanico con lama di cm 7,5. 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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