Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 22-11-2011, n. 43027

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. S.M. veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Forlì – Giudice monocratico – per rispondere della contravvenzione ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) per avere guidato un ciclomotore in stato di ebbrezza alcolica; nonchè del reato ex art. 186 C.d.S., comma 7 per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico.(fatto del (OMISSIS)).

In fatto, era avvenuto che l’imputato era stato sorpreso in stato di ebbrezza alcolica in base ad evidenti segni sintomatici manifestati;

sottoposto ad esame con l’alcol test, alla prima prova era emersa una concentrazione alcolemica pari a g/l 2,64, mentre successivamente il predetto non era stato più in grado di espirare nel macchinario, per cui gli era stato contestato anche il reato di rifiuto di effettuare l’accertamento.

2. Il Giudice del Tribunale di Forlì, con sentenza in data 18-9- 2009, condannava l’imputato per la contravvenzione configurata nell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) concernente lo stato di ebbrezza alcolica accertato sulla base di elementi sintomatici e lo condannava alla pena di Euro 1.800,00 di ammenda. Lo assolveva dal reato di rifiuto di sottoporsi all’esame alcolemico per mancanza di prova circa la sussistenza dell’elemento psicologico richiesto.

3. L’imputato proponeva ricorso per cassazione.

Eccepiva la ricorrenza di alcune violazioni processuali intervenute nel corso del procedimento. Altresì, si doleva della mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Chiedeva l’annullamento della decisione.

Motivi della decisione

1. Si osserva che l’ipotesi menzionata nell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), secondo la qualificazione giuridica attribuita dal Giudice di merito, è stata di recente depenalizzata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 ed ora configura solo un illecito amministrativo.

Ne consegue, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè deve emettersi declaratoria di proscioglimento nei confronti del ricorrente atteso che il fatto contestato non configura più reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non è previsto come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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