Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 22-11-2011, n. 43025

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza di patteggiamento – pronunciata da Tribunale di Bolzano il 2 dicembre 2010 nei confronti di M.M. per il reato di omicidio colposo -ricorrono per cassazione le parti civili in ordine alla statuizione concernente la disposta compensazione delle spese di giudizio tra le parti: si denuncia, al riguardo, vizio di motivazione, sull’asserito rilievo della inadeguatezza della motivazione circa la sussistenza di "giusti motivi" per la compensazione, dal Giudice ritenuti ravvisabili nel fatto che la compagnia di assicurazione aveva già provveduto ad effettuare offerta reale, ai congiunti della vittima dell’incidente, di una somma a titolo risarcitorio e che pertanto non era necessaria, nè opportuna, la citazione del responsabile civile che aveva ulteriormente aumentato le spese processuali.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito indicate. Assumono i ricorrenti che "… il giudizio ex art. 444 c.p.p. riconosce al giudice solamente il potere di accogliere o rigettare la proposta avanzata congiuntamente dall’imputato e dal pubblico ministero, allorchè ritenga che la pena finale indicata dalle parti non sia congrua…"; di tal che, proseguono i ricorrenti, ".. Se il giudicante avesse ritenuto di riconoscere, nel presente giudizio, l’intervenuto integrale risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite….", solo a quel punto si sarebbe giustificato un rigetto della richiesta di liquidazione delle spese di assistenza della parte civile, e solo allora "…il giudicante avrebbe potuto esercitare il potere che l’art. 444 c.p.p. gli riconosce nella valutazione della congruità della pena, e, "per gli effetti rigettare l’istanza di applicazione della pena….".

Gli stessi ricorrenti assumono, inoltre, che "… nel compensare integralmente le spese, il giudice ha compiuto una valutazione che per legge gli è preclusa in ordine all’avvenuto risarcimento del danno nella misura indicata di Euro 638.500", giacchè sarebbe precluso al giudice, nell’ambito del giudizio ex art. 444 c.p.p., l’esame della domanda risarcitoria della parte civile.

Orbene dette censure risultano manifestamente infondate posto che si pongono in palese contrasto con il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte in forza del quale "Il giudice del patteggiamento è tenuto a pronunciarsi in ordine al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile e a condannare l’imputato al pagamento di dette spese, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale ( art. 444 c.p.p., comma 2), sui quali vi è dovere di motivare. (Nell’occasione, la Corte ha altresì precisato che, non costituendo le spese sostenute dalla parte civile materia dell’accordo ex art. 444 c.p.p. tra l’imputato e il P.M., l’imputato e la parte civile sono legittimati a dedurre in sede di legittimità le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale in ordine alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro documentazione ed alla loro congruità)" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 20796 del 03/05/2006 Cc. – dep. 16/06/2006 – Rv. 234593).

Il giudice, dunque, è tenuto a dare conto, sia pur succintamente, dei "giusti motivi" in base ai quali ritenga, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 2, di disporre la compensazione delle spese tra le parti, cosicchè il relativo obbligo di motivazione non può dirsi assolto attraverso formule di carattere astratto e non realmente esplicative della decisione assunta (cfr. ex plurimis Cass. 5, 20 settembre 2004, Zanni, RV 230008); analogo dovere grava sul giudice nell’ipotesi in cui condanni l’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile ed eventualmente effettui una consistente riduzione delle medesime rispetto alla richiesta avanzata. D’altra parte non costituendo le spese sostenute dalla parte civile materia dell’accordo ex art. 444 c.p.p. tra imputato e Pubblico Ministero, l’imputato e la parte civile, secondo il principio affermato da questa Corte sopra già ricordato, sono legittimati a dedurre le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale in ordine alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro documentazione ed alla loro congruità. Ciò premesso, nel caso in esame appare evidente che la decisione impugnata non è -diversamente da quanto lamentato dai ricorrenti – del tutto priva di motivazione sul punto concernente i ritenuti giusti motivi di compensazione delle spese avendo il giudicante osservato al riguardo quanto segue: "… l’istituto assicurativo presso il quale l’imputato è assicurato per la RCA aveva già provveduto in data 28 aprile 2010 ad effettuare un’offerta reale agli eredi della vittima per complessivi Euro 638.500,00"; di tal che, ha ancora precisato il giudicante, "non era necessaria la richiesta di citazione del responsabile civile già ulteriormente aumentato le spese processuali".

Si sostiene, ancora, con il ricorso, che il giudice avrebbe potuto rigettare la richiesta di citazione del responsabile civile dando semplicemente atto dell’intervenuto parziale risarcimento del danno;

ad avviso dei ricorrenti varrebbe quindi il principio per il quale una volta autorizzata la citazione del responsabile civile, al giudice sarebbe preclusa la compensazione delle spese tra imputato e parte civile che andrebbero imposte esclusivamente in capo al primo:

trattasi di tesi, all’evidenza, "ex se" priva di qualsiasi sostanziale fondamento.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 300,00 (trecento) ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00, ciascuno, in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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