Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-06-2012, n. 8943 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.A. chiedeva l’ammissione al passivo del Fallimento A.B. Leather s.p.a. della somma di Euro 55.713,84, oltre cpa e Iva e di Euro 1700,65, per rimborso della tassazione della notula, asseritamente dovuta per prestazioni professionali.

Il Giudice delegato accoglieva la domanda parzialmente con la predisposizione dello stato passivo, per la somma di Euro 17.000,00, dichiarando contestualmente esecutivo lo stato passivo, con decreto 8/3/2010.

Il B. proponeva opposizione; si costituiva il Fallimento.

Con decreto depositato il 13/12/2010, il Tribunale di Firenze respingeva l’opposizione avverso il decreto del Giudice delegato, di dichiarazione di esecutività dello stato passivo, e condannava il ricorrente alle spese. Il Tribunale, premesso che l’opponente aveva dedotto di avere svolto attività professionale come descritta nei tre progetti di notula, n. 41 del 31/10/08, di Euro 27.000,00, oltre cpa e iva, n. 80 del 9/12/08, di Euro 6500, oltre cpa e iva, n. 99 del 17/12/08, di Euro 22.213,84 oltre cpa e iva, ha ritenuto, quanto al primo progetto di notula, congruo il riconoscimento di Euro 7930,00, avendo il curatore provato l’esistenza di un accordo per il compenso di attività di consulenza tributaria di Euro 300,00 mensili, alla stregua della produzione di due fatture provenienti dallo stesso B., emesse per il pagamento di Euro 1800,00 per gli ultimi due trimestri del 2008; quanto al secondo progetto di notula, riferentesi al progetto n. 65320/111 ex L. n. 488 del 1992, che lo stesso opponente aveva emesso fattura di Euro 1000,00, senza indicare che si trattasse di fattura in acconto,per cui,anche a ritenere detta fattura non pagata, la somma sarebbe stata solo di Euro 1000,00, con la conseguenza che,considerato quanto dovuto in forza del progetto di notula, la somma di Euro 17.000,00 ammessa al passivo era superiore al dovuto, anche in considerazione dì quanto di seguito rilevato;

quanto al terzo progetto di notula, che l’opponente non aveva fornito prova dell’espletamento dell’incarico conferito il 20/11/2008 dal legale rappresentante della A.B. Leather, relativo alla "valutazione della situazione della società con riferimento alla crisi di impresa in atto ed alle possibili soluzioni", alla stregua dei doc. 23 e 24, ed anzi lo stesso doc. 23 sembra più un modello predisposto per richiedere i dati per la valutazione che un vero inizio di espletamento dell’incarico. Ricorre il B., sulla base di sei motivi.

Il Fallimento ha depositato controricorso.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 99, L. Fall., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla questione della mancata o apparente indicazione degli elementi posti dal Giudice a base del convincimento.

Erra il Tribunale laddove ritiene motivato sia pure succintamente il provvedimento del Giudice delegato nel richiamo alle argomentazioni del Curatore, che finisce con l’essere autore mediato del provvedimento ed inoltre, non è dato riscontrare quale fosse la motivazione, atteso che il Curatore ha ammesso in privilegio per Euro 33.500,00, che corrisponde a quanto richiesto nei due progetti di notula nn. 41 e 80, mentre il Giudice delegato ha ridotto ad Euro 17.000,00, senza nulla aggiungere.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt.26, 46, 47, 48 e 49 della Tariffa professionale approvata con D.P.R. n. 645 del 1994, dell’art. 2233 c.c. e degli artt. 3 e 36 Cost., nonchè vizio di motivazione sul punto dello svolgimento di attività di consulenza tributaria.

Il progetto di notula n. 41 del 31/10/2008 contiene il dettagliato elenco di attività che rientrano nella rappresentanza e consulenza tributaria come definite dall’art. 46 della Tariffa applicabile ratione temporis, attività mai contestata, la cui liquidazione è stata ritenuta congrua dal Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Pisa; le fatture prodotte dalla Curatela si riferiscono all’ordinaria attività fiscale e civilistica di routine, non v’è indicazione delle voci, solo il trimestre di competenza, corrispondente a quanto previsto dall’art. 9 della Tariffa, ed inoltre, l’importo mensile avrebbe esposto il dott. B. a violazione della Tariffa.

1.3.- Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 46, 47, 48 e 49 della Tariffa, degli artt. 1142, 1181 e 2233 c.c., e degli artt. 3 e 36 Cost.

nonchè vizio di motivazione sul punto dello svolgimento di attività di consulenza per l’ottenimento di agevolazioni (questione relativa all’attività relativa alla L. 488 del 1992, di conversione in L. con modificazioni del D.L. n. 415 del 1992, recante modifiche alla L. n. 64 del 1986, ed al D.M. n. 527 del 1995, Regolamento recante norme per le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese). Il ricorrente rileva che rispetto al progetto di notula 80/2008 di Euro 6500,00, mai la A.B. Leather ha eccepito il pagamento integrale, inoltre la compensazione è eccezione in senso stretto, non fatta valere dalla Curatela, e la pronuncia impugnata non valuta che l’importo è stato ritenuto congruo e tassato dal Consiglio dell’Ordine; il Tribunale ha omesso ogni motivazione sulla congruità dì una somma così esigua.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8,31, 44 della Tariffa, dell’art. 2233 c.c., artt. 3 e 36 Cost., nonchè vizio di motivazione sulla questione della valutazione della situazione societaria: nulla il Tribunale osserva sui motivi che escludono il rilievo probatorio e l’efficacia dei documenti prodotti, ed in ogni caso, è stata omessa ogni motivazione sulla applicabilità dell’art. 8 della Tariffa.

1.5.- Con il quinto motivo, il B. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e vizio di motivazione sulla non contestazione.

Le due fatture nn. (OMISSIS) non sono state contestate perchè riferentisi ad altro rapporto, ed attestano il pagamento di quanto dovuto per l’assistenza continuativa di routine.

1.6.- Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della Tariffa forense, per avere il Tribunale ritenuto applicabile lo scaglione del valore sino ad Euro 59.600,00, e non quello relativo alla differenza tra quanto chiesto ed ammesso, e quindi lo scaglione inferiore tra 51.701,00 e 103.300,00.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

11 decreto del Giudice delegato è infatti sostituito dal provvedimento reso in sede di opposizione ex art. 98, L. Fall., che alla stregua del carattere impugnatorio del procedimento, concerne il merito della pretesa fatta valere con la domanda di ammissione al passivo (così le pronunce 9163/05, 1817/05, 18579/04).

2.2.- Il secondo ed il quinto motivo, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente correlati, sono infondati.

Il Tribunale, avuto riguardo al progetto di notula n. 41 ed alla contestazione del Curatore in relazione al preteso compenso per l’attività di consulenza tributaria, ha valutato le fatture nn. (OMISSIS), prodotte dalla Curatela, ed ha concluso nel ritenere provato l’accordo per il compenso della prestazione in oggetto nell’importo di Euro 300,00 mensili, che risultava pagato per gli ultimi due trimestri, alla stregua del documento allegato alle dette fatture e non contestato dal B..

Così operando, il Tribunale ha operato un accertamento di merito, non censurabile sotto il profilo della violazione di legge, ed esente altresì da ogni vizio motivazionale, in quanto sorretto da logica e congrua motivazione. La censura del ricorrente è altresì inammissibile, per mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6; ed infatti, come statuito dalle sezioni Unite nella pronuncia 7161/2010 (conf. la successiva pronuncia resa a sezioni semplici,17602/2011), in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l1 indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.

2.3.- Il terzo motivo è inammissibile.

Le censure del ricorrente sono inidonee a condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto il Tribunale ha posto a base della decisione due rationes decidendi, costituite l’una dalla unicità della fattura per Euro 1000,00, emessa dal B. senza specificare che si trattava di fattura in acconto (e tale rilievo non è stato censurato dal ricorrente, che ha argomentato sotto il diverso profilo della mancata eccezione di pagamento integrale da parte della Curatela), e l’altra dal rilievo che la somma richiesta (Euro 6500,00) trovava ampia capienza nell’importo riconosciuto di Euro 17.000,00, anche alla luce di quanto rilevato per la notula n. 99.

In relazione a tale argomentazione, inconferente è altresì il richiamo del ricorrente alla "compensazione", atteso che la Curatela non ha opposto alcun controcredito, e qualora vi fossero state posizioni reciproche di dare/avere non si sarebbe potuto comunque parlare di compensazione in senso stretto, che postula l’autonomia dei contrapposti crediti, ma di cd. compensazione impropria, che come ritenuto tra le ultime, nelle pronunce 8971/2011 e 23539/2011, si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, e rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poichè in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale.

2.4.- Il quarto motivo è inammissibile, sotto il profilo del vizio ex art. 366 c.p.c., n. 3, ed infondato, quanto alle censure ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il Tribunale ha operato una valutazione in fatto e motivatamente concluso per la carenza di prova in relazione all’espletamento dell’incarico, ampiamente argomentando a riguardo in relazione ai documenti prodotti dal B., sub nn. 23 e 24, per concludere nel senso che il B. non aveva provato l’espletamento dell’incarico conferito il 20/1/2008 dal legale rappresentante della A.B. Leather.

2.5.- Il sesto motivo è inammissibile.

Il ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi alla mera indicazione della violazione dello scaglione di tariffa, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso, che nel caso impone che la parte precisi le voci di tariffa che si assumono violate (sul principio, vedi tra le altre, le pronunce 14744/07, 21325/05), avrebbe dovuto dedurre che la liquidazione degli onorari effettuata nel provvedimento impugnato viola i massimi tariffari dello scaglione immediatamente inferiore, in tesi applicabile, e che le attività defensionali effettivamente dispiegate non giustificavano la liquidazione dei diritti, operata dal Tribunale.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2500,00, oltre Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2012

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