Cons. Stato Sez. III, Sent., 28-12-2011, n. 6909 U. S. L. inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il signor R. R. impugna la sentenza n. 252/2011 del T.A.R. della Puglia, Sezione di Lecce, con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso diretto all’annullamento della nota prot. n. A/1/8932/19536 del 24.08.1998 e di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ed in particolare di ogni provvedimento, anche se di estremi ignoti, relativo all’inquadramento dell’appellante nel IV livello retributivo rispetto al V precedentemente riconosciuto. Contestualmente ne chiede anche la sospensione in via cautelare.

2. – La sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso è motivata dalla mancata tempestiva impugnativa dell’atto di inquadramento risalente all’aprile 1991.

3. – Avverso questa sentenza l’appellante deduce due motivi di appello.

3.1. – Il primo motivo di appello concerne l’omessa applicazione dell’articolo 73, comma 3, per non avere il Collegio né indicato in udienza la questione di inammissibilità del ricorso – che la parte resistente non ha sollevato – né assegnato un termine alle parti per contro dedurre;

3.2. – Il secondo motivo riguarda la violazione dell’art. 41 c.p.a., non avendo l’interessato – prima della comunicazione della nota impugnata in primo grado – mai avuto conoscenza della determinazione della P.A. di ricollocarlo al IV livello retributivo. Non si sono perciò determinate le condizioni previste dall’art. 41 del c.p.a. sopra richiamato perché decorressero i termini per l’impugnazione dell’atto iniziale. Risulta perciò infondato il presupposto posto a fondamento della sentenza di inammissibilità del ricorso.

4. – Con ordinanza collegiale 14 ottobre 2011, n. 5544, questa Sezione ha chiesto di acquisire il fascicolo del primo grado di giudizio, con la copia degli atti impugnati e, ove disponibili, di altri atti a vario titolo rilevanti, nonché il verbale d’udienza per l’esame della eccezione procedurale sollevata con riferimento all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 73, comma 3, c.p.a..

5. – La causa, sussistendo i presupposti per la decisione in forma semplificata, è stata introitata all’udienza del 16 dicembre 2011.

6. – Acquisiti gli atti richiesti con la precedente ordinanza istruttoria, il Collegio ha verificato che:

– quanto all’atto da impugnare in primo grado, al fascicolo risulta allegata la comunicazione agli uffici del direttore della U.S.L., che stabilisce il passaggio del ricorrente dal quinto al quarto livello retributivo, che, salvi ulteriori elementi allo stato non reperibili, risulta priva di data e di qualsiasi altro segno che ne consenta la contestualizzazione e, che, in particolare, consenta di accertare se essa sia stata comunicata all’interessato;

– dal fascicolo di primo grado non emerge che sia stata sollevata dalla parte resistente la questione di inammissibilità posta a fondamento della sentenza di rigetto del T.A.R.;

– dal verbale di udienza non risulta l’avviso alle parti dell’intenzione del giudice di sollevare d’ufficio la medesima questione ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del c.p.a..

7. – Sulla base dell’istruttoria svolta, il Collegio, senza entrare nel merito della causa, giudica fondato il primo motivo di appello per la violazione dell’articolo 73, comma 3. Non essendo stata sollevata dalla parte resistente, la questione relativa alla mancata impugnazione dell’atto originario -posta a fondamento della sentenza- è stata rilevata d’ufficio. Tuttavia, non risulta dal verbale di udienza il prescritto avviso alle parti, né, con successiva ordinanza, è stato dato termine alle parti per depositare proprie memorie, come prevede il medesimo articolo 73 del c.p.a. a tutela del diritto di difesa.

8. – La sentenza va pertanto annullata e la causa va rimessa, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., al primo Giudice.

9. – Ogni statuizione sulle spese processuali anche del presente grado di giudizio è demandata al Giudice del rinvio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza e rimette la causa al primo Giudice, che deciderà anche sulle spese della presente fase.

Ordina che a cura della segreteria la presente sentenza sia trasmessa al T.A.R. per la fissazione dell’udienza di merito con priorità ai sensi dell’art. 105, comma 3, cod. proc. amm.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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