Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 6963 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso in appello notificato il 12 dicembre 2002, la Regione Veneto impugnava la sentenza n. 3458 del 6 novembre 2001 con cui il TAR Veneto aveva annullato il provvedimento n. 142 in data 7 giugno 2001 dell’Ispettorato regionale per l’Agricoltura di Verona recante dichiarazione di inammissibilità della domanda presentata da G. V. per ottenere i benefici previsti dal regolamento CEE 1257/99 – Misura 2 del Piano di sviluppo rurale del Veneto 2000 – 2006 – Insediamento giovani agricoltori.

La sentenza aveva stabilito che emergevano sufficienti elementi per ritenere che i giovani imprenditori erano tenuti a dimostrare un volume di lavoro necessario per la conduzione dell’azienda non con riferimento al periodo di presentazione della domanda, ma al periodo successivo e almeno entro tre anni dalla data di insediamento.

Con l’appello la Regione lamentava in diritto che il ricorso proposto in primo grado dal V. non conteneva la censura accolta dal TAR ed inoltre rammentando che in ogni caso il sopralluogo nell’azienda del ricorrente aveva appurato dimensioni diverse del terreno in coltivazione e volumi di lavoro inferiori rispetto a quanto dichiarato e comunque necessario.

La Regione concludeva per l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese.

Il V. si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza dell’appello e con appello incidentale subordinato notificato il 10 e l’11 febbraio 2003 reiterava la censura di difetto di motivazione del provvedimento impugnato già dedotta in primo grado e contestando le risultanze del sopralluogo inerenti il fatto che il terreno si presentasse come arativo e con nessuna coltura in atto: la presenza di una superficie arata non può che identificare la presenza di una successiva coltivazione.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Deve dapprima essere esaminato l’appello principale proposto dalla Regione Veneto avverso la sentenza del TAR Veneto n. 3458/01, appello che deve essere accolto, vista la fondatezza assorbente della censura con la quale la Regione si duole che il TAR abbia accolto il ricorso sulla base di un motivo non sollevato dal ricorrente.

Il V. aveva proposto tre motivi, il primo concernente il difetto di motivazione del provvedimento di diniego dei benefici riservati ai giovani imprenditori agricoli, il secondo riguardante il possesso di tutti i requisiti necessari, ivi compresi la disponibilità di terreno agricolo e di unità di lavoro uomo sufficienti per l’erogazione degli aiuti, il terzo che investiva la disapplicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo, sia in generale, sia relativamente alla disciplina del procedimento in questione.

Il TAR ha accolto il ricorso affermando che dai provvedimenti emergevano sufficienti elementi per ritenere che il giovane imprenditore agricolo era tenuto a dimostrare il volume di lavoro necessario a condurre l’azienda non con riferimento al periodo gennaio 2000 – 21 novembre 2000, bensì con riferimento al periodo successivo alla data di presentazione della domanda e cioè con riferimento al programma proposto dal giovane.

Come è dato modo di osservare, il rilievo è del tutto assente nelle censure prospettate con il ricorso.

La fondatezza dell’appello principale impone l’esame delle censure contenute nell’appello incidentale ed in particolare di quella con cui il V. ripropone il totale difetto di motivazione del diniego di ammissione ai benefici per i giovani imprenditori agricoli.

La comunicazione di non ammissibilità indirizzata al ricorrente con nota 19 giugno 2001, precisa che la domanda è stata giudicata non ammissibile per "mancanza dei requisiti oggettivi previsti dal bando", specificando, come se non ve ne fosse stato bisogno, che l’indicazione era del tutto sintetica. Ma tale comunicazione non viene nemmeno integrata dal contenuto del provvedimento ovvero e proprio, ossia il decreto n. 142 in data 7 giugno 2000 del Capo dell’Ispettorato per l’Agricoltura di Verona: l’allegato elenco delle domande non ammesse riporta nella specifica delle cause di non ammissibilità, la stessa dizione della comunicazione prima riportata.

E’ dunque ravvisabile il dedotto difetto di motivazione; né può soccorrere l’indicazione riportata nella comunicazione della possibilità di prendere visione degli atti inerenti l’istruttoria: uno è specificare i presupposti di fatto le ragioni di diritto di una determinazione, altro è la raccolta nell’ambito del procedimento di tutti gli elementi ed i dati necessari per giungere a tale determinazione in maniera corretta in fatto e in diritto.

E i requisiti oggettivi necessari indicati al bando riguardano la sufficiente redditività dell’azienda da calcolarsi per ciascuna zona territoriale omogenea e per ciascun indirizzo produttivo ed inoltre che tale azienda rispetti i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali: si può comprendere, senza necessità di precisazioni peculiari, che una generica "mancanza di requisiti oggettivi" sia del tutto lontana la possibilità di comprendere le ragioni diniego connesso ad un così alto numero di elementi tecnici.

In conclusione devono essere accolti tanto l’appello principale quanto l’appello incidentale e conseguentemente deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado contro l’impugnato diniego pronunciato dall’Ispettorato regionale dell’agricoltura di Verona, diniego che va quindi annullato.

Per le considerazioni finora svolte appaiono sussistenti in presupposti per compensare tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti,

li accoglie entrambi e, per l’effetto, accoglie con diversa motivazione il ricorso in primo grado, confermando conseguentemente l’annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate nei due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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