Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-06-2012, n. 8934 Opposizione a dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Su ricorso della Banca del Monte di Parma s.p.a., creditrice della somma di Euro 48.475,40, oltre accessori, il Tribunale di Parma, con sentenza 23 aprile 2010, dichiarava il fallimento della S.M. costruzioni s.a.s. di Rocchetti Simone & C, nonchè del socio accomandatario R.S..

Il successivo reclamo del R., in proprio e nella veste di legale rappresentante della società, era respinto dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza 12 novembre 2010.

La corte territoriale motivava:

– che era onere del debitore di provare la carenza dei presupposti elencati dalla L. Fall., art. 1, comma 2, per la propria soggezione a fallimento;

– che quindi, in caso di incertezza dovuta ad insufficienza degli elementi probatori anche su uno solo dei tre parametri previsti dalla norma, l’imprenditore restava esposto alla procedura fallimentare;

– che, nella specie, la SM costruzioni s.a.s. di Rocchetti Simone &

C. non aveva tenuto le scritture contabili nè mai presentato dichiarazioni fiscali: onde, era impossibile la ricostruzione delle dimensioni dell’impresa, mancando altresì la prova che le copie informali delle dichiarazioni Iva e delle fatture prodotte in giudizio corrispondessero alla realtà: così come non vi era prova dell’effettiva inattività dell’impresa nell’ultimo anno di esercizio;

– che in difetto di affidabili elementi documentali in ordine ai ricavi e all’attivo patrimoniale non poteva essere esperita la consulenza tecnica d’ufficio sollecitata ed appariva irrilevante e generica la prova testimoniale dedotta.

Avverso la sentenza, notificata il 22 novembre 2010, il R., nella duplice qualità, proponeva ricorso per cassazione, notificato il 22 dicembre 2010 ed illustrato con successiva memoria.

Le parti intimate non svolgevano attività difensiva.

All’udienza del 26 marzo 2012 il Procuratore generale ed il procuratore del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Con motivo sostanzialmente unico, pur se reiterato pressochè alla lettera due volte, il R. deduce la violazione della L. Fall., artt. 1 e 18, nonchè degli artt. 115 116 cod. proc. civ..

Il motivo e infondato.

Appare corretto il principio di diritto enunciato dalla corte territoriale in apertura di motivazione secondo cui incombe sull’imprenditore l’onere della prova dell’assenza dei presupposti legali per la sottoposizione a fallimento, fissati dalla L. Fall., art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), nel testo da ultimo emendato con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

Si tratta di parametri quantitativi che esauriscono il novero dei requisiti di fallibilità, sostituendo ogni altro criterio oggettivo e soggettivo applicabile prima della riforma.

Ciò premesso, le carenze documentali messe in evidenza in sentenza – e cioè, la mancata produzione del bilancio, relativo agli ultimi tre esercizi, e di ogni altro documento contabile o fiscale utile per la valutazione dell’attivo patrimoniale, del volume d’affari e dell’indebitamento dell’impresa – da un lato non consente di ritenere assolto l’onere della prova a carico del debitore e dall’altro impedisce pure l’ammissione d’ufficio di mezzi istruttori, quali la consulenza tecnica d’ufficio, di impossibile espletamento in difetto di un sostrato documentale.

La corte territoriale ha ritenuto altresì inammissibili o irrilevanti i capitoli di prova all’uopo dedotti, con motivazione congrua, immune da vizi logici, che si sottrae al sindacato di merito in questa sede.

Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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