Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-06-2012, n. 8933 Impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 28 gennaio 2010 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della PIOSSASCO s.a.s. di Eurelia Franco & C., su ricorso della curatela del fallimento M.M.B. Distribuzione Alimentare s.r.l..

Il successivo reclamo era accolto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 18 ottobre 2010.

La corte territoriale motivava:

– che il credito vantato dal fallimento M.M.B. Distribuzione Alimentare s.r.l. non era certo, perchè portato da un decreto ingiuntivo opposto e tuttora sub judice in grado d’appello, dopo che in primo grado l’opposizione era stata dichiarata inammissibile con sentenza meramente processuale, motivata con l’erronea scelta del rito;

– che il predetto gravame della PIOSSASCO s.a.s. non appariva manifestamente infondato, o dilatorio, e dall’istruttoria prefallimentare non erano emersi ulteriori debiti a suo carico;

– che la società aveva ormai cessato l’attività imprenditoriale e versava in stato di liquidazione.

In considerazione dell’omessa costituzione del fallimento Piossasco e dell’ignoranza da parte della curatela del fallimento M.M.B., creditore ricorrente, della pendenza del gravame compensava per intero le spese di giudizio.

Avverso la sentenza, non notificata, la PIOSSASCO s.a.s. di Eurelia Franco & C. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e notificato il 15-16 novembre 2010.

Le parti intimate non svolgevano attività difensiva.

All’udienza del 26 marzo 2012 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale.

All’esito della deliberazione in Camera di consiglio, il collegio disponeva la stesura della sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 cod. proc. civ.).

L’accoglimento, nel merito, dei reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento preclude infatti l’impugnazione della PIOSSASCO s.a.s. di Eurelia Franco & C., motivata con l’omessa disamina di ulteriori e diverse censure del reclamo, che nessun effetto più favorevole avrebbero determinato, in ipotesi, in favore della parte reclamante.

Al riguardo, si deve anzi osservare come l’eventuale annullamento della sentenza dichiarativa di fallimento per motivi processuali, quali quelli dedotti anche in questa sede dalla Piossasco s.a.s., non impedirebbe l’eventuale reiterazione del ricorso per fallimento per gli stessi motivi originariamente addotti, e cioè l’esistenza di un credito insoluto, pur se contestato: laddove l’accertamento, nel merito, dell’inidoneità della predetta pendenza a dimostrare lo stato di decozione della società debitrice ha efficacia preclusiva di un’ulteriore istanza di fallimento fondata sui medesimo credito.

Nè può addursi in contrario l’interesse alla rifusione delle spese di giudizio, la cui compensazione non appare oggetto di una formale censura per violazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ., o per illogicità della motivazione che sorregge la statuizione sul punto; bensì solo incidentalmente menzionata come effetto riflesso dell’eventuale cassazione con rinvio della sentenza:

senza che peraltro vi sia alcun automatico e necessario nesso di dipendenza della condanna alla rifusione delle spese dall’accoglimento di censure di natura processuale (quali quelle svolte in questa sede dalla PIOSSASCO s.a.s. di Eurelia Franco & C), piuttosto che di merito, contro la sentenza dichiarativa di fallimento.

Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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