Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2011) 22-11-2011, n. 43067

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bolzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Z.A., imputato delle contravvenzioni previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 capo a) e art. 10 bis capo b) commesse il (OMISSIS), perchè i fatti non costituiscono reato.

A ragione ha addotto che il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis non può essere contestato a persona minorenne, poichè per legge non può essere espulsa dallo Stato fino al raggiungimento della maggiore età; ha aggiunto che la fattispecie prevista dall’art. 10 bis resterebbe comunque assorbita dalla circostanza aggravante di cui all’art. 61 cod. pen., comma 1, n. 11 bis, inerente alla contestata violazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6;

ha rilevato che l’ingresso illecito nel territorio dello Stato non può essere contestato, essendo ignoti sia la data, sia il luogo d’ingresso e sussistendo, pertanto, la possibilità che esso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 bis introdotto con L. n. 94 del 2009.

Riguardo al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, ha ritenuto sostenibile il giustificato motivo inibente l’esibizione di un idoneo documento di identificazione, non potendo escludersi che l’imputato non abbia mai avuto la disponibilità del documento richiesto ovvero che lo abbia perso per eventi a lui non imputabili.

La sentenza ha, inoltre, sottolineato che l’imputato per il suo status di clandestino non avrebbe avuto modo di partecipare al processo e di esercitare il suo diritto di difesa, e ha concluso che i processi per le contravvenzioni in esame comportano enormi spese per la giustizia, ma non contribuiscono affatto alla lotta contro l’immigrazione clandestina.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, il quale ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Errato riferimento all’art. 61 cod. pen., comma 1, n. 11 bis) in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, poichè la suddetta aggravante non è stata contestata ed essa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 249 del 2010. 2.2. Non pertinenza del richiamo all’espulsione amministrativa, non applicabile al minorenne clandestino, per escludere il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis.

2.3. Erronea equiparazione dello status di clandestino al giustificato motivo che esime dall’obbligo di esibire i documenti personali e il permesso di soggiorno alle autorità richiedenti.

2.4. Eccentricità giuridica delle considerazioni relative alle eccessive spese di giustizia implicate dai processi come quello in esame e alla inefficacia delle norme repressive per l’inadeguatezza delle sanzioni pecuniarie.

2.5. Errata esclusione della violazione di cui all’art. 10 bis per non essere nota la data dell’ingresso clandestino, atteso che la norma prevede due condotte alternative consistenti nell’ingresso o nel trattenimento nel territorio dello Stato in violazione delle norme che disciplinano l’immigrazione.

2.6. Errata applicazione del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 27 sulla domanda del Pubblico ministero per i minorenni di sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto. Il Giudice per le indagini preliminari, non avendo accolto la detta richiesta, avrebbe dovuto disporre la restituzione degli atti al Pubblico ministero, mentre ha proceduto e definito il processo nel merito, senza fissare l’udienza in camera di consiglio e in assenza di contraddittorio tra le parti, violando le disposizioni processuali.

2.7. Erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., in mancanza di evidenza della causa di proscioglimento e sulla base di valutazioni in fatto che non avrebbero potuto prescindere dall’attività istruttoria.

Motivi della decisione

3. Il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento è fondato, nei termini meglio illustrati in prosieguo.

3.1. E, invero, quanto all’imputazione di cui al capo a), il Collegio rileva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto (o di altro documento di identificazione) e del permesso di soggiorno (o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato), prescrizioni da ritenersi cumulative e non alternative, è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, recata dall’art. 1, comma 22, lett. h), L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha comportato una abolitio criminis, ai sensi dell’art. 2 cod. pen.,, comma 2, della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare (Sez. U, n. 16453 del 24/02/2011, dep. 27/04/2011, Alacev, Rv. 249546).

Non integra, pertanto, ipotesi di reato l’omessa esibizione, da parte dello straniero extracomunitario, immigrato clandestinamente in Italia ed irregolare, condizione nella quale si trovava il Z., del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è inesigibile l’esibizione.

3.2. La sentenza impugnata va, altresì, annullata con rinvio in relazione alla imputazione di cui al capo b) e conseguente trasmissione degli atti per nuovo giudizio alla Corte di Appello – sezione per i minorenni di Trento.

E, invero, l’impugnata sentenza rivela insuperabili vizi motivazionali e violazione di legge relativamente alla declaratoria di insussistenza della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, ove si consideri:

– quanto all’impossibilità di espulsione dell’imputato perchè minorenne, da un lato, che tale divieto è solo temporaneo e, dall’altro, che l’eseguibilità dell’espulsione non costituisce affatto un presupposto necessario per la configurabilità della fattispecie contestata;

– quanto al ritenuto assorbimento della condotta integrante l’aggravante ex art. 61 cod. pen., n. 11, che preliminare ed assorbente risulta il rilievo che tale aggravante – dichiarata, peraltro, costituzionalmente illegittima – non risulta mai contestata all’imputato;

– quanto all’affermata impossibilità di contestazione del reato di immigrazione clandestina per l’ignoranza sia della data, sia del luogo d’ingresso dello straniero in Italia, che è sufficiente da parte dell’accusa dimostrare che il cittadino straniero, presente nel territorio dello Stato, risulti sprovvisto ovvero non sia in grado di allegare la documentazione legittimante il suo soggiorno in Italia, poichè il D.Lgs. n. 286 del 1998, cit., art. 10, comma 1, sanziona alternativamente l’ingresso o il soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

3.3. Va ancora rilevato, come correttamente denunciato dal ricorrente, che la sentenza impugnata è stata pronunciata a seguito di richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, di emettere -ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 – sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, mentre il giudicante, senza procedere alle citazioni e audizioni previste dalla suddetta norma, ha omesso di decidere sul merito di tale richiesta, dichiarando, invece, con erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc pen., attesa la problematicità della soluzione prescelta emergente dalla stessa motivazione adottata, di non doversi procedere nei confronti di Z.A., "perchè i fatti non costituiscono reato". 3.4. Le ulteriori censure proposte sanzionano giustamente il cedimento del giudicante a considerazioni di politica giudiziaria e repressiva in materia di immigrazione clandestina che non possono nè devono avere spazio nei provvedimenti giurisdizionali.

4. Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a), e, in applicazione dell’art. 569 cod. proc. pen., commi 1 e 4, trattandosi di ricorso per saltum, l’annullamento della medesima sentenza in relazione al reato di cui al capo b), con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello – sezione per i minorenni di Trento, che si uniformerà ai principi stabiliti nella presente decisione.

P.Q.M.

Sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 3 ottobre 2011, così provvede: annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’imputazione di cui al capo a), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato;

annulla altresì la sentenza impugnata in relazione all’imputazione di cui al capo b) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello – sezione per i minorenni di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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