Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-06-2012, n. 8925

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Brescia ha respinto il reclamo proposto dal sig. V.J. avverso il decreto con cui il Tribunale della stessa città aveva respinto la sua richiesta di esdebitazione ai sensi della L. Fall., (come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5). Ha infatti rilevato il difetto del requisito della almeno parziale soddisfazione di tutti i creditori, previsto dall’art. 142, comma 2, cit., essendo rimasti insoddisfatti in misura pressochè totale anche crediti privilegiati, quali quelli erariali e previdenziali.

Il sig. V. ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, illustrati anche da memoria, cui non ha resistito alcuna delle parti intimate.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della L. Fall., art. 142, si contesta che il secondo comma di quest’ultimo sia da interpretare nel senso che presupposto dell’esdebitazione sia la soddisfazione almeno parziale di tutti i creditori, ben potendosi, invece, riconoscere il beneficio anche ove il fallimento si sia chiuso con la totale insoddisfazione dei creditori chirografari o anche di taluna categoria di creditori privilegiati.

1.1. – Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito con la sentenza n. 24214 del 2011, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, che il requisito del soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, previsto dal secondo comma del richiamato art. 142, deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di essi non abbiano ricevuto alcunchè in sede di riparto.

2. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto che nella specie sussistevano tutti gli altri requisiti, di carattere soggettivo, per il riconoscimento del beneficio.

2.1. – Il motivo è inammissibile essendo la verifica della sussistenza dei restanti requisiti della esdebitazione assorbita dalla riscontrata mancanza – secondo i giudici del reclamo – del requisito di cui si è detto sopra. Tale verifica resta ovviamente aperta nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. – In conclusione il decreto impugnato va cassato, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato sopra al par. 1.1 e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2012

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