Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 6950 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A) La G. S. impugnava (anche con successivi motivi aggiunti) i verbali della gara indetta per l’affidamento del servizio triennale di pulizia ordinaria della Casa comunale e dei relativi uffici distaccati di Nola, Piazzola e Polvica e, in particolare, i verbali n. 9 e n. 15, concernenti la valutazione dell’offerta della G. S. s.p.a.; la nota 04 agosto 2008 prot. n. 3436; la determinazione dirigenziale 30 luglio 2008 n. 88, recante affidamento provvisorio del servizio; il provvedimento recante l’aggiudicazione definitiva; il contratto eventualmente già stipulato ed ogni altro atto comunque connesso, con le relative richieste risarcitorie.

B) Si costituiva in giudizio il Comune di Nola, che resisteva al ricorso, peraltro poi accolto con sentenza breve dai primi giudici, con automatica caducazione del contratto d’appalto già stipulato il 15 aprile 2009 e contestuale rigetto di ogni domanda risarcitoria, considerandosi: 1) manifestamente fondata ed assorbente la censura di erronea valutazione, da parte della commissione giudicatrice, dell’offerta tecnica presentata dalla società aggiudicataria, in riferimento all’indebita attribuzione a quest’ultima di punti per i sistemi di qualità certificati ("sistema etico aziendale certificato" e "sistema di gestione della sicurezza certificato"); 2) incontestata la mancata prova, in sede di gara, da parte dell’aggiudicataria, del possesso dei suddetti sistemi di qualità certificati, contemplati come parametro di valutazione e fonte attributiva di specifico punteggio nella griglia dei sottocriteri, predisposta dalla commissione giudicatrice, con correlativa non assegnabilità, all’aggiudicataria stessa, di alcun punteggio per i discussi sistemi; 3) che i sottocriteri valutativi prefissati dalla commissione di gara non avrebbero potuto non avere forza vincolante per la stessa, assolvendo alla funzione di autolimite all’esercizio della discrezionalità tecnica, non risultando in contrasto con la normativa applicabile ratione temporis; 4) palesemente illegittimi sia l’aggiudicazione definitiva, intervenuta (con determinazione dirigenziale 02 marzo 2009 n. 32, oggetto di appositi motivi aggiunti) in favore della società controinteressata, sia i prodromici atti di gara, da annullarsi con conseguente caducazione del contratto nelle more procedurali stipulato, con possibile subentro della società ricorrente nel servizio per l’intera durata dell’appalto, donde il rigetto della connessa domanda risarcitoria.

C) Detta sentenza breve veniva, quindi, impugnata dalla G. S., soccombente in prima istanza, per la riscontrata tardività del ricorso di prime cure, nonché per l’errore di giudizio connesso alla verifica del possesso delle discusse certificazioni.

L’appellata G. S. si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, condividendo e riprospettando le argomentazioni di cui all’impugnata pronuncia.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, dopo un’ordinanza cautelare di accoglimento (sezione V, n. 5068/2009), emessa in rapporto alla dedotta tardività del ricorso di primo grado.

Motivi della decisione

I) L’appello è fondato e va accolto, per la palese irricevibilita per tardività (di quasi un anno) del ricorso di primo grado (questione attinente ad un presupposto processuale rilevabile, anche d’ufficio, pure in grado d’appello: cfr. C.S., sezione VI, dec. n. 2951/2007), che avrebbe dovuto essere incardinato entro 60 giorni decorrenti dalla data (23 luglio 2008) della riunione della commissione giudicante, nella quale occasione, alla presenza del rappresentante legale della G. S., si era provveduto alla provvisoria aggiudicazione del servizio di pulizia alla G. S., ovvero – al massimo – entro 60 giorni decorrenti dal 06 agosto 2008, data in cui l’attuale appellante aveva preso visione della documentazione di gara (ivi compresa la determinazione dirigenziale 30 luglio 2008 n. 88, recante l’affidamento provvisorio, che aveva reso l’aggiudicazione provvisoria immediatamente lesiva, con il conseguente onere di impugnazione.

Conclusivamente, l’appello va accolto, con riforma della gravata pronuncia e dichiarazione di irricevibilità del ricorso di prima istanza, a spese ed onorari del doppio grado di giudizio integralmente compensati tra le parti costituitevi, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, accoglie l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara irricevibile il ricorso di prima istanza e compensa spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *