Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 22-11-2011, n. 43058

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 3.11.2010 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l’appello proposto nell’interesse di V. D. avverso l’ordinanza del 7.6.2010 con la quale il GIP del Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di scarcerazione avanzata nell’interesse del medesimo V..

Il predetto si trovava sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in forza dell’ordinanza emessa in data 20.5.2010 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria ed aveva richiesto l’estinzione della misura ai sensi dell’art. 302 c.p.p. (per omesso interrogatorio entro il termine previsto di cinque giorni) e l’inefficacia della stessa misura per nullità dell’interrogatorio per mancata messa a disposizione dei duplicati delle bobine sin dal momento dell’applicazione della misura.

Il Tribunale del riesame riteneva che il termine di cinque giorni entro cui deve essere effettuato l’interrogatorio dell’indagato decorresse dal momento della notifica all’indagato del nuovo titolo che dispone la custodia cautelare, e quindi essendo stato eseguito l’interrogatorio in data 26.5.2010, detto termine era stato rispettato, poichè la notifica risultava essere stata effettuata il 23.5.2010. Riteneva, inoltre, infondata la seconda eccezione, in quanto l’istante non aveva fornito prova alcuna del mancato rilascio, da parte dell’Autorità giudiziaria competente, degli atti richiesti con istanza del 7.5.2010.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore per erronea applicazione della legge penale e per carenza della motivazione.

Il GIP di Reggio Calabria – ricevuti gli atti dal GIP di Palmi che, dopo aver emesso la misura cautelare nei confronti di V. D. si era dichiarato incompetente – aveva emesso ex art. 27 c.p.p. in data 20 maggio 2010 una nuova misura e nello stesso giorno l’aveva depositata in cancelleria.

L’interrogatorio di garanzia, necessario nel caso di specie poichè la misura era basata anche su nuovi elementi, era avvenuto in data 26.5.2010, quindi oltre cinque giorni dal deposito dell’ordinanza cautelare nella cancelleria del GIP di Reggio Calabria.

Secondo il ricorrente, il termine di cinque giorni ex art. 294 c.p.p. deve essere fatto decorrere dal deposito della ordinanza cautelare in cancelleria, nel rispetto del principio del favor libertatis, in quanto la tesi del Tribunale del riesame determinerebbe un’assoluta incertezza dell’inizio della decorrenza del termine, potendo essere notificata la nuova ordinanza anche a grande distanza di tempo dal deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l’aveva emessa.

Motivi della decisione

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Non è controverso che il GIP del Tribunale di Reggio Calabria, dopo avere ricevuto gli atti (tra i quali una provvisoria misura cautelare) a carico di V.D. dal GIP del Tribunale di Palmi che si era dichiarato incompetente, ha emesso tempestivamente in data 20.5.2010 una nuova misura cautelare, depositandola lo stesso giorno in cancelleria.

La cancelleria ha curato la notifica della nuova ordinanza cautelare al V. e la notifica è stata eseguita in data 23.5.2010.

Il GIP del Tribunale di Reggio Calabria ha poi effettuato l’interrogatorio del predetto, ai sensi dell’art. 294 c.p.p., in data 26.5.2010.

Sostiene il ricorrente che il V. doveva essere scarcerato ai sensi dell’art. 302 c.p.p., poichè l’interrogatorio del V. non era avvenuto nei cinque giorni dal deposito in cancelleria dell’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria.

La tesi del ricorrente, già proposta al Tribunale del riesame che con motivazione del tutto corretta l’aveva respinta, è del tutto infondata, poichè l’art. 294 c.p.p. dispone che l’interrogatorio della persona sottoposta alla custodia cautelare in carcere debba avvenire non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, ed è di tutta evidenza, come peraltro ha già ripetutamente stabilito questa Corte, che l’esecuzione della custodia ha inizio con la notifica all’indagato dell’ordinanza che la dispone e non con il deposito della stessa ordinanza in cancelleria.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, e dall’inammissibilità dell’impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè- valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *