Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 22-11-2011, n. 43057 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 15.12.2010 il Tribunale di Roma, in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata dal P.M. di revocare la sospensione condizionale della pena concessa ad H.A. con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 24.10.2006, irrevocabile dal 5.5.2009, ritenendo che, benchè il beneficio fosse stato illegittimamente concesso dal giudice di merito malgrado numerose precedenti condanne a pene detentive non sospese, la revoca potesse essere disposta solo nel giudizio di cognizione per mezzo della impugnazione della sentenza viziata.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Roma per erronea applicazione dell’art. 164 c.p., u.c..

Il ricorrente richiamava l’art. 168 c.p., u.c. – il quale prevede la revoca del beneficio in questione quando lo stesso è stato concesso in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative – e sosteneva che la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza in data 24.10.2006 doveva essere revocata, poichè, al momento della pronuncia della predetta sentenza, la H. aveva riportato condanne definitive che, cumulate, superavano i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il giudice dell’esecuzione, pur riconoscendo che illegittimamente era stato concesso il benefico della sospensione condizionale della pena con sentenza del Tribunale di Roma del 24.10.2006, ha affermato che detto beneficio non poteva essere revocato in sede esecutiva, ma solo nel giudizio di cognizione con l’impugnazione della sentenza viziata.

Non ha però tenuto conto della modifica dell’art. 168 c.p., che prevede i casi di revoca della sospensione, introdotta con la L. 26 marzo 2001, n. 128.

Con la predetta legge è stato aggiunto l’art. 168 c.p., comma 4, del seguente tenore: "la sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative".

Non vi è dubbio che la sospensione condizionale di cui trattasi – come riconosce anche il giudice dell’esecuzione – è stata concessa nel caso in esame in presenza di una causa ostativa, in quanto H.A., al momento della pronuncia della sentenza 24.10.2006, aveva già riportato condanne definitive che, cumulate, superavano i limiti previsti dall’art. 163 c.p..

Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata e, trattandosi nel caso de quo di una revoca ex lege, ad essa può direttamente provvedere questa Corte, disponendo che la presente sentenza sia comunicata alla Procura della Repubblica di Roma.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, revoca nei confronti di H.A. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza 24.10.2006 – irrevocabile il 5.5.2009 – del Tribunale di Roma.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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