Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-06-2012, n. 8921 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della C.I.C. s.r.l.

proposta dal sig. P.B. in relazione a credito di lavoro subordinato.

Il Tribunale ha osservato che la sentenza contente l’accertamento del credito, prodotta dall’opponente, non era opponibile al fallimento, essendo stata pronunciata – dal Tribunale di Latina – allorchè la C.I.C. era già stata dichiarata fallita, e ha aggiunto che comunque, anche ad esaminare nel merito la questione sulla scorta degli atti del relativo giudizio, la sussistenza del credito stesso non poteva essere confermata. L’opponente, infatti, già dipendente della Gea s.p.a., appaltatrice della raccolta di rifiuti, aveva agito nei confronti della Nuova Gea s.r.l. e della C.I.C, subentrate nell’appalto, per ottenere la soddisfazione dei suoi crediti; aveva, però, poi rinunciato al giudizio nei confronti della Nuova Gea, da cui aveva ottenuto l’assunzione a tempo indeterminato, e lo aveva invece proseguito nei confronti della C.I.C., che tuttavia non era dato comprendere a quale titolo dovesse essere ritenuta sua debitrice ai sensi dell’art. 2112 c.c.e, visto che il rapporto di lavoro era proseguito con l’altra società.

Il sig. P. ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, cui la curatela fallimentare non ha resistito.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 6 "ccnl FISE". Osserva che dalla documentazione prodotta risul-tava che gli era stato negato il passaggio alle dipendenze della Nuova Gea e della C.I.C., previsto dall’art. 6 ccnl cit. a decorrere dal 3 luglio 2007, allorchè la C.I.C. era in bonis.

Egli aveva quindi agito nei confronti di entrambe le società, in solido, per ottenere l’assunzione e il pagamento dei ratei retributivi arretrati. Con accordo transattivo giudiziale aveva ottenuto l’assunzione dalla Nuova Gea, rinunziando quindi a proseguire la causa nei suoi confronti; ma nei confronti della C.I.C., coobbligata in solido, aveva giustamente continuato a pretendere in giudizio il pagamento degli arretrati.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Esso si basa sul "ccnl FISE", ma il ricorrente non specifica quando tale documento sia stato prodotto nel giudizio di merito e dove sia rinvenibile fra gli atti processuali, nè indica se sia stato prodotto con il ricorso per cassazione, in tal modo violando l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr.

Cass. Sez. Un. 28547/2008, 7161/2010 e successive conformi).

3. – In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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