Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 6946 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il consorzio A. e la Società di P. E. P. D. L. s.r.l. hanno domandato in primo grado l’annullamento dell’atto di recesso del Comune di Lecce dalla convenzione attuativa del project financing volto alla realizzazione di una serie di interventi, tra cui un edificio polifunzionale, aggiudicato allo stesso Consorzio, esercitato (in applicazione della prevista condizione risolutiva) all’esito della comunicazione da parte della Prefettura di Caserta delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 (impugnata come atto presupposto), nonché della determina 6.6.2008 n. 309 del dirigente del Settore Lavori pubblici del Comune che confermava il recesso ed annullava in via di autotutela l’aggiudicazione definitiva del project fìnancing al Consorzio A…

In particolare, i ricorrenti hanno richiamato l’attenzione del Collegio sull’efficacia di due decisioni del Tar Campania (sent. 19.5.2009 n. 2725 e 25.8.2009, n. 4829) di annullamento di due provvedimenti interdettivi basati su motivazione identica a quella della comunicazione emessa nei confronti del Consorzio, riguardanti il sig. R. P., facente parte del Consorzio.

Il Tar, ritenuta la propria giurisdizione, ha respinto il ricorso con sentenza n. 3151/2009.

Avverso detta sentenza i ricorrenti hanno interposto appello, che la sezione ha respinto con decisione n. 7407 del 2010.

Con l’odierno gravame, gli originari ricorrenti hanno chiesto la revocazione della decisione predetta, ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e 395, n. 4 del codice di procedura civile, assumendo che la sentenza è fondata su errore di fatto revocatorio.

Si è costituito il Comune di Lecce intimato, chiedendo il rigetto dell’attuale ricorso.

All’udienza pubblica del 28 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Ritiene il Collegio che il ricorso per revocazione odiernamente proposto sia tardivo in quanto l’impugnazione è stata presentata oltre il termine di legge che, nel caso di specie, deve ritenersi dimidiato, rientrando la controversia fra quelle di cui all’art. 119, comma 2, e 120 c.p.a.

Infatti, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del c.p.a., "in difetto della notificazione della sentenza, l’appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’art 395 del codice procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza".

Il termine dei sei mesi previsti dall’articolo citato si deve dimezzare in tre mesi in applicazione dell’istituto della dimidiazione di cui all’art. 119, comma 2, del c.p.a., richiamato dall’art. 120 del c.p.a. con specifico riferimento alla materia degli appalti.

Nella fattispecie, la sentenza oggetto di ricorso per revocazione, attinente alla materia degli appalti, è stata pubblicata in data 12 ottobre 2010 mentre gli interessati hanno notificato il proprio atto in data 14 marzo 2011, risultando così ormai trascorsi più di cinque mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Né può accedersi alle tesi dei ricorrenti, secondo cui l’interesse azionato risiedeva unicamente nella "tutela della posizione morale" dei ricorrenti stessi e che, pertanto, l’oggetto della impugnativa fosse limitato alla misura interddittiva assunta dal Prefetto di Caserta, con conseguente estraneità della controversia alla materia degli appalti.

In primo luogo, infatti, l’oggetto della controversia (e conseguentemente della sentenza di cui si chiede la revocazione) riguarda espressamente l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione definitiva del project financing al Consorzio A. e l’atto di recesso del Comune di Lecce dalla relativa convenzione attuativa e, pertanto, attiene incontrovertibilmente alla materia degli appalti.

In secondo luogo, va rilavato che l’interdittiva prefettizia in questione si inserisce a pieno titolo nella contrattualistica pubblica, costituendone sotto il profilo sia sostanziale che procedimentale una fase necessaria normativamente predefinita e, pertanto, anche a voler ritenere che la controversia si incentri unicamente su tale fase, non v’è dubbio che anche questa attenga alla materia dei pubblici appalti.

Ciò posto, va poi rilevato che il termine per la proposizione del ricorso per revocazione è cominciato a decorrere in data 6 ottobre 2010, quindi successivamente all’entrata in vigore del codice e, indubbiamente, deve essere applicata la nuova disciplina di cui all’art. 92, comma 3, del c.p.a. con relativo dimezzamento del termine ratione materiae, a prescindere dalla data di deposito del dispositivo che è ininfluente ai fini del decorso del termine di impugnazione della sentenza..

Ciò determina, di conseguenza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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