Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 22-11-2011, n. 43031

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania pronunziando in sede di appello proposto dal PM, contro l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catania che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata dal PM nei confronti di C.B.G., accoglieva l’appello e applicava nei confronti del C. la misura della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento sospendeva la esecutività della misura applicata fino alla definitività del provvedimento di riesame. Il C. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento cautelare appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia:

violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 273 c.p.p., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato;

violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione c.p.p., in relazione alla disposta applicazione di misura di custodia cautelare.

All’udienza camerale del 28/9/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Il primo motivo di censura si appunta sul contrasto tra provvedimento del Gip e provvedimento del Tribunale in sede di appello, in punto di attribuibilità al C. della detenzione della intera quantità di sostanza stupefacente, contenuta in sacchetti di cellophane (circa 40 dosi di marijuana per un peso lordo totale di circa 60 gr) e gettata via da due altri soggetti arrestati all’atto dell’intervento della PG. Il secondo motivo di censura si fonda sulla considerazione della assenza di qualsiasi motivazione in punto di concreto pericolo di reiterazione e della mancata considerazione della inquadrabilità della condotta addebitata nella ipotesi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 con attribuibilità della sospensione condizionale della pena e conseguente (ex art. 275, comma 2 bis) esclusione della applicabilità della misura cautelare. Il provvedimento impugnato mancherebbe di qualsiasi motivazione sulla incensuratezza e, con ciò, di qualsiasi motivazione circa la inadeguatezza di qualsiasi altra misura cautelare meno affittiva ( art. 275 c.p.p., comma 3).

Il provvedimento impugnato ha avuto cura di sottolineare che l’imputato ha agito in concorso con altri tre indagati, uno dei quali minorenne, e che lo stesso provvedimento del Gip ha accertato la esistenza di una rudimentale ma efficiente organizzazione diretta allo spaccio degli stupefacenti e dunque la esistenza di una organizzazione stabile e di un inserimento di questa nella rete di distribuzione al dettaglio della marijuana. Lo stesso provvedimento ha indicato il legame tra C. e la attività di spaccio, sottolineando che la PG aveva direttamente rilevato e descritto il procedimento organizzativo col quale altri correi avviavano il creduto acquirente verso il C.. Il provvedimento impugnato ritiene con ampia e logica motivazione di escludere la applicabilità del comma 5 al caso soggetto a giudizio accertando la ricorrenza di modalità dell’azione, e di contesto della condotta accertata (organizzazione stabile, professionalità marcata, dedizione al commercio della marijuana come fonte di guadagno).tale da escludere ogni minima possibilità di riconoscimento del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Altrettanto ampia e logica è la motivazione circa la ineluttabilità della misura carceraria, ritenuta dal Tribunale l’unica idonea a garantire una cesura efficace della radicazione accertata in un ambiente dedito al delitto, nonchè l’unica proporzionata alla pure annotata "spregiudicatezza delle condotte osservate". Il concorso contestato e accertato nella sua descritta concretezza rende ineccepibile la attribuzione della detenzione della sostanza stupefacente a tutti i partecipi della condotta illecita anche in relazione alla concreta qualità di quella partecipazione espressa in una forma di primitiva ma efficace organizzazione. Il motivato accoglimento sul punto della impugnazione del PM non costituisce contraddittorietà interna alla motivazione del provvedimento impugnato, quanto piuttosto esito rituale del riesame.

La individuazione, esplicitata dal provvedimento impugnato, di una professionalità economica dell’indagato, intesa a ottenere dalla condotta delittuosa "tutt’altro che occasionale" il proprio sostentamento economico, costituisce la più piena e ragionevole motivazione in ordine alla esistenza di un pericolo concreto di reiterazione del reato motivazione rafforzata da specifiche considerazioni sulla pericolosità sociale dello stesso. Il ricorso del C. è infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Questa Corte dispone la trasmissione di copia di questo provvedimento al Tribunale del riesame di Catania ai fini dell’art. 92 disp. att. c.p.p. e manda alla Cancelleria per i necessari adempimenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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