Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 6944

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame la R. s.r.l. ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione di questa Sezione in epigrafe indicata, con la quale, in accoglimento del ricorso originario di primo grado, sono stati annullati gli atti con esso impugnati ed è stata disposta la restituzione di quanto corrisposto al Comune di Milano dall’appellante per effetto di essi.

A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

1.- A seguito della decisione del Consiglio di Stato cui in precedenza è stato fatto cenno la R. s.r.l. ha chiesto al Comune di Milano la restituzione della somma, pari ad Euro 96.592,55 versata in data 22.10.1992 dalla società stessa, nonché delle due rate versate dalla R.A.S., con la quale aveva stipulato due polizze fideiussorie (una a garanzia del versamento di oneri di costruzione per Lire 184.793.700 ed un’altra a garanzia del versamento di contributo sul costo di costruzione per Lire 520.000.000, in due rate, in data 10.6.1993 e in data 19.8.1993).

La prima di dette somme è stata restituita dal Comune suddetto, ma non la seconda, nell’assunto che la civica ragioneria non avrebbe trovato traccia dei due pagamenti del contributo per costo di costruzione e che erano stati effettuati dalla R.A.S. con bollettini postali impropriamente convogliati su un conto corrente postale generico anziché su quello dedicato.

Dette somme dovrebbero invece essere restituite sia perché corrispondono puntualmente alla somma garantita dalla R.A.S. relativamente al versamento del costo di costruzione, sia perché delle stesse la R.A.S. ha chiesto la restituzione con decreto ingiuntivo e sia perché della restituzione di esse somme a detta società assicuratrice costituiscono prova le copie di cambiali emesse da R. s.r.l. a suo favore.

2.- Il Comune di Milano ha restituito solo la somma di Euro 96.592,55, senza gli interessi legali dal giorno del pagamento ex art. 1282 del c.c., come invece dovuto, a nulla valendo che ad essi non sia fatto cenno nella decisione che ha disposto la restituzione di quanto a suo tempo corrisposto dalla società di cui trattasi.

Con memoria depositata il 21.3.2011 si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o che sia respinto perché infondato.

Con memorie depositate il 10.6.2011 ed il 16.6.2011 il costituito Comune ha dedotto che solo della somma di Euro 96.592,55 è stata trovata conferma del pagamento, mentre delle rimanenti somme assuntamente versate a titolo di contributo del costo di costruzione non è stata trovata traccia (considerato peraltro che le polizze stipulate a garanzia del relativo pagamento non risultano svincolate e restituite al debitore); inoltre ha asserito di aver ottenuto l’impegno di spesa per il pagamento di interessi sulla somma di Euro 96.592,55, ex art. 2033 c.c., dalla data della proposizione del ricorso al T.A.R. o dalla data di incasso della somma capitale.

Con memoria depositata il 17.6.2011 la parte ricorrente in ottemperanza ha contestato le tesi di controparte, ha evidenziato che l’art. 2033 del c.c. non sarebbe applicabile al caso di specie ed ha ribadito tesi e richieste.

Con ordinanza 5 agosto 2011 n. 4709 la Sezione ha disposto adempimenti istruttori.

Con memoria depositata il 23.9.2011 parte ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso ed ha insistito per il suo accoglimento, chiedendo altresì la fissazione della somma di denaro ad essa dovuta per ritardo nell’esecuzione del giudicato ex art. 114, comma 4, lettera e), del d. lgs. n. 104/2010.

Alla udienza in camera di consiglio del 27.9.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

Motivi della decisione

Il giudizio in esame verte sulla richiesta della R. s.r.l. di esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione di questa Sezione n. 437/2010, di accoglimento del ricorso in appello n. 4107 del 1998 (proposto da detta società per la riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, n. 136 del 1998), con conseguente annullamento dei provvedimenti del Comune di Milano di determinazione del contributo concessorio a suo tempo versato da detta società per la realizzazione di un insediamento ricettivo, per un importo di Lire 837.514.626, e obbligo di "restituzione di quanto corrisposto dall’appellante per effetto di tali atti".

Con il ricorso in ottemperanza, premesso che la somma di Euro 96.592,55 per oneri di urbanizzazione, a suo tempo versata dalla società di cui trattasi, è stata restituita dal Comune, ma senza gli interessi legali dal giorno del pagamento, ex art. 1282 del c.c., come invece dovuto, è stata richiesta la restituzione anche delle ulteriori somme versate al Comune dalla R.A.S., con la quale detta società aveva stipulato polizza fideiussoria (a garanzia del versamento di contributo sul costo di costruzione per complessive Lire 520.000.000, in due rate di Lire 194.968.087 (in data 19.8.1993) e di Lire 325.031.913 (in data 10.6.1993), pari, rispettivamente, ad Euro 100.692,61 e ad Euro 167.864,97, oltre ad interessi legali dalle date di pagamento fino al saldo.

Gli interessi legali sulla somma di Euro 96.592,55 calcolati dalla data del 22.10.1992 di pagamento alla data di proposizione del ricorso per ottemperanza, sono stati quantificati in Euro 80.725,14, gli interessi sul capitale versato dalla RAS in data 10.6.1993, calcolati fino alla data di proposizione del ricorso, sono assuntamente pari ad Euro 129.722,83, e gli interessi sul capitale versato dalla R.A.S. in data 19.8.1993, calcolati fino alla data di proposizione del ricorso, sono stati quantificati in Euro 75.882,23.

Nel costituirsi il Comune ha dedotto che la somma di Euro 96.592,55 era stata restituita perché del suo pagamento era stata trovata conferma, mentre delle rimanenti somme non era stata trovata traccia (considerato peraltro che le polizze stipulate a garanzia del relativo pagamento non risultano svincolate e restituite al debitore); inoltre ha asserito di aver ottenuto l’impegno di spesa per il pagamento di interessi sulla somma di Euro 96.592,55, ex art. 2033 c.c., dalla data della proposizione del ricorso al T.A.R. o dalla data di incasso della somma capitale.

La Sezione, al fine del decidere, ha pronunciato ordinanza istruttoria con la quale è stata chiesta la produzione in giudizio, da parte del Dirigente la Civica Ragioneria o del Responsabile del Servizio riscossione del Comune di Milano, di una documentata relazione in cui fosse esplicitamente precisato se, laddove il rapporto del 19.12.1997 della Civica Ragioneria accenna alla circostanza che risultavano versate Lire 520.000.000 auto liquidate il 19.4.1989 dalla R. s.r.l., si riferiva al concreto introito di tale somma o alla mera produzione di fideiussione fornita a garanzia del relativo versamento agli atti del Comune; inoltre con detta relazione è stata chiesta la specificazione della valenza da attribuire al documento allegato 6 alla documentazione depositata in giudizio dalla difesa del Comune di Milano (laddove, in calce a copia del "Deposito a titolo di pegno" libro n. 1572, bolletta 17, recante l’importo di Lire 520.000.000 a titolo di autoliquidazione del contributo di concessione per la costruzione dell’albergo in questione, risulta apposto il timbro "PAGATO" in data "19.5.1988").

Inoltre è stata chiesta al Direttore responsabile dell’Ufficio postale Milano 16 la produzione di una relazione da cui si evincesse se in data 19 agosto 1993 risultasse versata la somma di Lire 194.968.087 nella succursale Milano 16 (come da timbro Sez. 3, 38/129, VCC 0948) sul c/c 33187204 intestato al Comune di Milano, Ragioneria Settore II, Via S. Pellico n. 16, Milano, da parte della Riunione Adriatica di Sicurtà di Milano; nonché se in data 10 giugno 1993 risultasse versata la somma di Lire 325.031.913 in detta succursale (come da timbro Sez. 5, 38/129, VCC 0069) sul citato c/c, da parte della Riunione Adriatica di Sicurtà di Milano.

Infine è stata chiesta la produzione, da parte del Direttore della Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. di Milano, di una attestazione circa l’avvenuta restituzione da parte di R. s.r.l. della somma di Lire 520.000.000 richiesta con decreto ingiuntivo n. 21047/1994 n. R.G. 19134/1994.

In riscontro a dette richieste istruttorie con nota del 20.9.2011, depositata il 22.9.2011, la Allianz s.p.a. (ex RAS s.p.a.) ha comunicato di aver a suo tempo ricevuto da R. s.r.l. l’importo di Lire 520.000.000 a titolo di restituzione di quanto pagato dalla RAS s.p.a. al Comune di Milano a seguito dell’escussione che il Comune aveva formulato con riferimento alla polizza fideiussoria n. 22424874.

Con nota del 20.9.2011, depositata il 22.9.2011, Poste Italiane s.p.a., Ufficio di Milano 1, ha comunicato di non poter fornire la richiesta relazione perché l’Ufficio non era più in possesso dei documenti comprovanti i versamenti in questione, essendo scaduto il termine massimo di conservazione delle scritture contabili.

Con relazione depositata il 12.9.2011 il Direttore del Settore Contabilità del Comune di Milano ha comunicato che, riguardo al pagamento della somma di Lire 520.000.000 nell’anno 1993, nulla risulta agli atti del Settore e che la locuzione "oneri versati Lire 520.000.000", contenuta nel rapporto della Civica Ragioneria del 19.12.1997, era riferita alla somma garantita dalla polizza fideiussoria n. 22424874 rilasciata dalla RAS s.p.a. in data 16.5.1989 ed ancora depositata presso il civico Tesoriere del Comune. Detto Direttore ha inoltre comunicato che, ai sensi dell’art. 221, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000, il documento "deposito a titolo di pegno" (allegato 6 alla documentazione depositata in giudizio dalla difesa del Comune) attesta la consegna da parte della R. s.r.l. di detta fideiussione al Civico Tesoriere, che la ha trattenuta in deposito, rilasciando al depositante la bolletta/ricevuta di introito n. 17 del bollettario/libro n. 1572 e apponendo, a prova dell’avvenuta operazione di cassa, in data 18.5.1989 il timbro "pagato" e la propria firma.

Risulta altresì dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti, in particolare dalla nota della Allianz s.p.a. cui in precedenza si è fatto cenno, che la R.A.S. s.p.a. ha a suo tempo ricevuto da R. s.r.l. l’importo di Lire 520.000.000 a titolo di restituzione di quanto pagato dalla stessa s.p.a. al Comune di Milano (a seguito dell’escussione che il Comune aveva formulato con riferimento alla polizza fideiussoria n. 22424874). Inoltre sono state prodotte in giudizio copie di due attestazioni di versamento (da parte della Riunione Adriatica di Sicurtà, Milano, su conti correnti postali intestati al Comune di Milano, Ragioneria Settore II, Via S. Pellico n. 16, Milano, nella succursale Milano 16) in data 19.8.1993 della somma di Lire 194.968.087 (timbro Sez. 3, 38/129, VCC 0948) sul c/c 33187204, e in data 10.6.1993 della somma di Lire 325.031.913 (timbro Sez. 5, 38/129, VCC 0069) sul c/c 33187204. Esse copie, anche se non confortate da riscontro preciso delle Poste Italiane s.p.a., a causa di problemi tecnici di conservazione delle scritture contabili, costituiscono valido principio di prova che, sommato alla attestazione della Allianz s.p.a, cui prima si è fatto cenno, assurge a valore di prova piena.

Tanto smentisce l’assunto della difesa del Comune di Milano, non assistito da validi principi di prova, che "Non sono stati invece effettuati i pagamenti previsti per le scadenze del 31.12.1992 e del 30.04.1993 di Lit. 325.031912 cad., per i quali l’Amministrazione Comunale continuava a rimanere garantita dalla fideiussione a copertura dell’ammontare di (soli) Lit. 520.000.000 (allegato del doc. 6 fascicolo RG 108/1993)".

Anche le ulteriori deduzioni della difesa del Comune di Milano al riguardo (che la polizza stipulata a garanzia della corresponsione di detta somma di Lire 520.000.000 non era mai stata svincolata o restituita al debitore, che alle date indicate non risultano effettuati pagamenti, che questi sarebbero comunque avvenuti, contrariamente alla prassi, con versamento su un conto corrente postale non dedicato agli oneri di urbanizzazione e privo di causale, che il decreto ingiuntivo n. 21047 del 1994 risulta opposto, e soprattutto che la polizza fideiussoria n. 22424874 è depositata in originale presso il civico Tesoriere, senza che ne sia mai stata chiesta la escussione dal parte dell’Ente o la restituzione dal garante) sono da considerare inadempienze degli uffici del Comune competenti in materia o mere irritualità, inidonee, per sé stesse, a smentire le precise ed univoche risultanze circa il pagamento al Comune di Milano della somma in questione da parte della R.A.S. s.p.a. cui in precedenza si è fatto cenno.

Ritiene in conclusione la Sezione che, in ottemperanza alla decisione della Sezione cui si è fatto cenno il Comune di Milano sia tenuto a restituire alla R. s.r.l. la somma di Euro 268.557,58 quale sorte capitale, risultando sufficientemente provato che la R.A.S. s.p.a. ha ricevuto da R. s.r.l. l’importo di Lire 520.000.000 a titolo di restituzione di quanto pagato da essa s.p.a. al Comune di Milano.

Quanto alla richiesta di interessi rileva la Sezione che il principio generale per il quale, in sede di ottemperanza, il giudice dell’esecuzione non può prendere in considerazione domande nuove, che non siano state già riconosciute con il dictum della sentenza passata in cosa giudicata, non è applicabile nel caso in cui nella suddetta sede il ricorrente chieda che l’Amministrazione sia condannata anche al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, atteso che, in questa evenienza, non è avanzata in sede di ottemperanza una nuova domanda giudiziale, estranea alla decisione intervenuta, ma una richiesta accessoria, intimamente e necessariamente collegata con la domanda principale (Consiglio Stato, sez. V, 23 settembre 2009, n. 5701).

Aggiungasi che, in caso di somme indebitamente versate, non si applica la disciplina della ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., dovendosi riconoscere all’interessato il diritto di essere reintegrato dall’accipiens dell’intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (Cassazione civile, sez. lav., 17 dicembre 2010, n. 25589).

Il credito in questione ha quindi la natura di obbligazione di valuta, trattandosi di obbligazione pecuniaria tale sin dall’origine e soggetta, quindi, al principio nominalistico. Ai sensi dell’art. 1282 c.c., sulle somme dovute decorrono gli interessi al tasso di legge, dalla data del non dovuto pagamento. Gli interessi sono, quindi, dovuti sulle somme rimaste a disposizione Comune e non pagate all’avente diritto fino al momento del saldo.

Al di fuori delle ipotesi tassative – previste da disposizioni, come l’art. 443 c.p.c., non suscettibili di interpretazione estensiva – in cui la legge prevede il previo esperimento di una procedura amministrativa quale condizione di proponibilità dell’azione di ripetizione e nelle quali gli interessi legali decorrono dal momento della proposizione della domanda amministrativa, il diritto alla restituzione di somme indebitamente pagate, anche nel caso in cui la fonte del pagamento sia un provvedimento amministrativo illegittimo, è un diritto soggettivo perfetto (Cassazione civile, sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5520).

Sia sulle sulla somma già restituita alla R. s.r.l. che su quella che il Comune di Milano è tenuto a restituire ad essa società, in precedenza individuata, devono essere corrisposti gli interessi legali dalla data del pagamento non dovuto e fino al soddisfo.

In accoglimento del ricorso in esame va quindi dichiarato l’obbligo del Comune di Milano, ai fini dell’integrale ottemperanza alla sentenza di che trattasi, di provvedere al pagamento a R. s.r.l. della somma complessiva di Euro 268.557,58, oltre agli interessi legali dalle date indicate in motivazione fino al soddisfo.

Al Comune di Milano è assegnato per l’adempimento il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Va altresì disposta la nomina di un Commissario ad acta, in caso di mancata adempimento della suddetta obbligazione nel termine sopra indicato, nella persona del Prefetto di Milano, con facoltà di subdelega, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Inoltre, in accoglimento della specifica domanda presentata dalla parte ricorrente ex articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo, il Comune di Milano corrisponderà una somma pari ad 1.000,00 (mille,00) per ogni ritardo nonché per il caso di adozione di ogni singolo atto e/o comportamento ulteriormente elusivo ed ostativo alla realizzazione delle pretesa della ricorrente; tale misura ed il relativo importo, si giustificano in relazione al palese atteggiamento che esplicita la volontà del Comune di sottrarsi all’obbligo di dare corretta e completa esecuzione del giudicato.

Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso in esame e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Milano di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma complessiva di Euro 268.557,58, oltre agli interessi legali dalle date indicate in motivazione fino al soddisfo, nei modi e nei termini pure indicati in motivazione.

Assegna a tal fine all’Amministrazione intimata il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

In caso di ulteriore inottemperanza nomina come Commissario ad acta il Prefetto di Milano, con facoltà di subdelega, che provvederà nel termine di ulteriori sessanta giorni.

Condanna altresì il Comune di Milano al pagamento di Euro 1.000,00 (mille,00) in favore della R. s.r.l. per ogni ulteriore ritardo nonché per il caso di adozione di ogni singolo atto e/o comportamento ulteriormente elusivo ed ostativo alla realizzazione delle pretesa di detta ricorrente.

Pone a carico del Comune di Milano le spese e gli onorari del presente giudizio, liquidate nella misura di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), di cui Euro 1.000,00 (mille/00) per esborsi, oltre ai dovuti accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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