Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 22-11-2011, n. 43030 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa all’udienza del 9/3/2011 il Tribunale di Crema in composizione monocratica ha applicato a N.E.G. la pena concordata tra le parti a fronte del contestato reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e comma 1 bis, lett. a), ed ha disposto di ufficio l’espulsione dell’imputato dal territorio dello stato (a pena espiata) nonchè la confisca del denaro sequestrato (ad eccezione della somma rappresentata da un assegno dettagliatamente identificato) e "di quanto altro in sequestro.

N.E.G. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia:

1) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in riferimento alla mancanza di motivazione in più punti della sentenza con particolare riferimento alla ritenuta inesistenza di elementi per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

2) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 240 c.p., in relazione alla confisca dei beni sottoposti a sequestro individuati dal ricorrente in un telefono cellulare e in una somma di denaro All’udienza camerale del 28/9/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Diversamente da quanto afferma il ricorso, la sentenza impugnata è specificamente e adeguatamente motivata in punto di assenza di cause di proscioglimento immediato, per la ragione che essa ha individuato specifici indici di responsabilità mentre il ricorso non ha dettagliato quali cause di proscioglimento sarebbero state ignorate.

Deve anche essere in proposito sottolineato che dagli atti non risultano elementi che possano far sorgere questione di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p., e che tali elementi non sono stati neppure specificati col ricorso per cassazione.

La questione posta dalla impugnazione della operata confisca del denaro e del cellulare deve essere risolta rilevando che se la motivazione della sentenza impugnata non ha provveduto espressamente alla qualificazione del rapporto tra la somma e il cellulare da un lato e il reato per il quale è intervenuto il patteggiamento dall’altro, è certamente vero che della confisca del cellulare neppure è traccia specifica in sentenza. Tuttavia la giustapposizione tra capi di imputazione e dispositivo di sentenza e, in particolare, tra capi di imputazione e assimilazione della sostanza sequestrata a "quanto altro in sequestro", evidenzia, (nei limiti della concisione massima che si richiede per le sentenze pronunziate ex art. 444 c.p.p.), la individuazione operata dal giudice dell’accordo di un vincolo di stretta strumentalità tra reato e apparecchio di comunicazione nonchè tra reato e somme confiscate, vincolo certamente rilevante ai fini della individuazione della ricorrenza delle condizioni di applicabilità dell’art. 240 c.p., comma 1. Ancora, poichè con i motivi di ricorso l’imputato non ha contestato l’esistenza di un qualsiasi nesso tra i beni assoggettati a confisca e il reato addebitato, nè ha addotto al riguardo di una tale esistenza alcuna specifica motivazione di censura (Cass. Sez. Un. Pen. 17/10/1996 n. 9149), limitandosi a denunziare il difetto di motivazione, il ricorso risulta infondato nella sua interezza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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