Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 22-11-2011, n. 43016 Circostanze del reato Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di C.P. ritenuto responsabile del delitto a lui addebitato di detenzione e cessione di hashish per totali gr 22,35 di sostanza.

La pena irrogata, esclusa la contestata aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e ritenuta la recidiva contestata nonchè la riduzione per il rito, è stata quella di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 33.333,00 di multa oltre le spese del procedimento e quelle di mantenimento in carcere.

L’imputato C. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia:

1) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per avere pronunziato sentenza di condanna senza che l’accusa abbia fornito prova della destinazione della sostanza stupefacente ad uso diverso da quello personale, pur indiscutibilmente provato dalla acquisizione di un certificato SERT attestante la qualità di conclamato assuntore di stupefacenti del C. e in ogni caso idonea a introdurre un ragionevole dubbio sulla attività di spaccio;

2) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e art. 62 bis c.p. in considerazione della modesta quantità della sostanza e della qualità di consumatore di almeno parte di quella sostanza, della specie di sostanza (cannabis), nonchè della spontanea consegna dello stupefacente agli agenti operanti, e di tutte le altre circostanze dettagliatamente segnalate in ricorso come indici di meritevolezza delle attenuanti generiche che il ricorso ritiene immotivatamente negate.

All’udienza pubblica del 28/9/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato. La sentenza impugnata ha affidato l’accertamento della destinazione a spaccio verso terzi dell’hashish sequestrato, alla considerazione delle attività di osservazione della PG e del loro univoco risultato dimostrativo di una attività sistematica di spaccio, e alla coerente indicazione risultante dalla suddivisione della sostanza in singole dosi, così come ha logicamente individuato la compatibilità di una eventuale necessità di consumo personale (indirizzato peraltro verso la cocaina e non verso la sostanza sequestrata come ha puntualmente rilevato la sentenza impugnata) con la provata attività di cessione a terzi. Egualmente motivata nell’osservanza dei principi stabilmente affermati da questa Corte è la negazione della applicabilità al caso di specie del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, operata con riferimento alla sistematicità della condotta di spaccio e alla sua consumazione in tempo di assoggettamento dell’imputato a regime di arresti domiciliari (Cass. Pen. Sez. Un. 21/9/2000 n. 17; Cass. Pen. Sez. 4 21/10/2005 n. 38879 RV 232428; Cass. Pen. Sez. Un. 24/6/2010 n. 35737 RV 247911). Il diniego di attenuanti generiche è motivato, ancorchè senza l’uso di formule sacramentali, attraverso la serie di considerazioni che oltre a descrivere il fatto, a definire grave la condotta, ad affermare la elevatissima capacità criminale dell’imputato, hanno concluso che la pena irrogata non poteva essere ulteriormente diminuita rispetto alla misura ritenuta congrua dal giudice di primo grado a applicata a partire dal minimo edittale (giusto l’insegnamento di Cass. Pen. Sez. 1, 2 dicembre 2004 n. 46954 RV 230591).

Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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