Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 22-11-2011, n. 43010

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Trapani ha ritenuto D.A.U. responsabile del delitto di cui all’art. 590 c.p. (colpa generica e difetto di attenzione nella guida) in danno di G.P. (terza trasportata sul veicolo tamponato dall’imputato) e di V.S., e ha condannato il D., concesse le attenuanti generiche alla pena ritenuta congrua della ammenda di Euro 400,00.

L’imputato D. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia:

1) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed, altresì, per inosservanza di norme stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità, per non avere il giudice di primo grado (pur in presenza di richiesta del PM in tal senso) disposto l’acquisizione degli atti di querela senza la quale il reato contestato risulta improcedibile.

A fronte della rinunzia del PM ai testi non seguita da accettazione di quella rinunzia da parte della difesa dell’imputato, e alla domanda di acquisizione degli atti dallo stesso PM., formulata senza seguito di alcun provvedimento del giudice sul punto, i verbali di SIT sarebbero inutilizzabili ex art. 526 c.p.p..

2) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Il giudice di pace ha affermato in sentenza che la documentazione medica e il rapporto della Polizia municipale di Trapani furono acquisiti col consenso delle parti laddove nessun consenso fu espresso (verbale di udienza del 30/3/2010).

3) eccessiva gravosità della pena inflitta (Euro 400,00 di ammenda) All’udienza pubblica del 28/9/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

I motivi 1 e 2 devono essere congiuntamente trattati. A fronte di esplicita richiesta del PM di udienza, e alla mancata opposizione alla richiesta del PM, si deve decisivamente aggiungere che il consenso è espressamente dichiarato a verbale del 17/6/2010 quanto al rapporto di incidente stradale, con relazione allegata, nonchè a verbale di identificazione della questura di Trapani e a rinuncia a due testi, mentre la denunzia querela (depositata il 12/12/2008 davanti ad un cancelliere con identificazione del querelante ed autentica della sottoscrizione di costui) è a fogli 17,18 e 19 del fascicolo del giudice di pace.

Il motivo n.3 è infondato posto che la pena irrogata è motivatamente determinata. Per l’art. 590 c.p., comma 4, la pena sarebbe fino a Euro 927,00 di multa e dunque la misura applicata (base Euro 500,00 – 62 bis) bene è stata stabilita secondo un giudizio di congruità riferito anche ai parametri dell’art. 133 c.p., che ne esclude la arbitrarietà e la illegalità.

Il ricorso è infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *