Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-06-2012, n. 9059 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

G.A. citò innanzi al Tribunale di Como M. A. chiedendo che venisse dichiarato risolto il contratto con cui quest’ultima aveva promesso di vendere ad esso esponente un appartamento, a causa dell’inosservanza del termine essenziale del 15 gennaio 1998; costituitasi, la convenuta contrastò la domanda;

avendo parte opponente lumeggiato una responsabilità anche della s.a.s. Tempocasa di Lomazzo, Gruppo Ellepi, Di Lo Passo Beniamino &

C. che aveva mediato l’acquisto e, per altro verso, essendosi riservata la M. di agire in garanzia nei confronti della stessa mediatrice, l’adito giudice ne dispose la chiamata in giudizio; la società si costituì eccependo la nullità della citazione, mancando le conclusioni nei propri confronti e l’esposizione dell’oggetto della domanda nonchè l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a sostegno della stessa; l’adito Tribunale si riservò di decidere sull’eccezione assieme al merito.

All’esito dell’istruttoria che ne seguì il Tribunale respinse la domanda nei confronti della M. non ritenendo che le parti avessero fissato un termine essenziale per la stipula del definitivo e dichiarò la nullità della chiamata in causa della mediatrice, ritenendo altresì inammissibili le integrazioni all’atto di citazione apportate a seguito di deposito di memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5.

La Corte di Appello di Milano, pronunziando sentenza n. 2508/2005, respinse il gravame del G. nei confronti della M. e ne dichiarò l’inammissibilità nei confronti della società di mediazione: a sostegno di tale decisione la Corte territoriale evidenziò che l’essenzialità del termine per l’adempimento non avrebbe potuto univocamente trarsi dalle espressioni usate nel preliminare e che sul punto non avrebbero potuto trarsi validi spunti interpretativi della comune volontà delle parti dalle esternazioni del promissario acquirente rivolte a terzi in merito alla necessità che il contratto definitivo fosse stipulato entro l’indicata data, pena la perdita delle agevolazioni fiscali stabilite all’epoca per l’acquisto della prima casa da adibire ad abitazione. Quanto poi al gravame verso la società, il giudice dell’appello ne ritenne rinammissibilità mancando una specifica critica a quella che era stata la ratio decidendo del primo giudice, atteso che in sede di impugnazione il G. aveva impostato le proprie doglianze sulla pronunzia di nullità della citazione introduttiva della terza chiamata e non già sulla novità della domanda contro la medesima formulata con atto successivo alla citazione.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il G. sulla base di tre motivi; le altre parti non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

Va preliminarmente esaminata l’ammissibilità del ricorso, formando oggetto di rilievo officioso la verifica della sussistenza dei presupposti processuali per l’instaurazione di un valido giudizio innanzi alla Corte.

Come evidenziato in sede di relazione, risulta dagli atti che la parte ricorrente agisce in forza di procura spillata al ricorso, dopo la relata della notifica: giudica la Corte che tale composizione dell’atto processuale non sia idonea a far conseguire la certezza del rilascio del mandato in epoca anteriore alla notifica.

Non può sul punto convenirsi con quanto argomentato dalla difesa del ricorrente in sede di discussione, secondo cui si sarebbe trattato di un mero errore nell’impaginazione della procura assieme all’atto a cui si riferiva – deducendosi che la prima sarebbe stata rilasciata contemporaneamente al secondo, come denunziato dall’apposizione della medesima data su entrambi gli atti-: ciò sia perchè l’intestazione del ricorso parla di procura in calce al medesimo – mentre, come visto, la delega è stilata su foglio separato – sia anche perchè il ricorso e la relata di notifica sono numerati progressivamente, mentre la procura è priva di tale numerazione.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; non v’è luogo alla condanna alle spese, non avendo svolto difese la parte risultata vincitrice.

P.Q.M.

La Corte Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

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