Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 22-11-2011, n. 43007

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il giudice di pace di Sondrio, ha ritenuto G.M.L. responsabile del delitto di cui all’art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3 (tamponamento con lesioni per il conducente del veicolo tamponato) commesso il (OMISSIS) in danno di P.G. oggi ricorrente.

La sentenza impugnata ha pronunziato in ordine alla responsabilità penale e alla responsabilità civile della G. e ha condannato costei al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, cagionati dal reato addebitato e ritenuto. Il P. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato, limitatamente alle statuizioni che dovevano riguardare il responsabile civile.

Il ricorrente P. denunzia violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all’art. 538 c.p.p., art. 1310 c.c., e art. 2947 c.c., affermando che il giudice civile ha ritenuto improcedibile la domanda di danni proposta dallo stesso P. nei confronti del responsabile civile UCI sul presupposto (errato) della intervenuta prescrizione dell’azione nei confronti dell’Uci medesima.

All’udienza pubblica del 28/9/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Il ricorso impugna la sentenza resa tra le parti con specifico riguardo alla statuizione con la quale il giudice di pace ha ritenuto improcedibile la domanda proposta nei confronti del responsabile civile e nella parte in cui ha conseguentemente omesso di condannare quel responsabile civile al risarcimento dei danni in solido con l’imputato. Le conclusioni sono coerenti all’oggetto e alla estensione della impugnazione. Ma tale statuizione non si trova in alcuna parte della sentenza impugnata. In tale sentenza manca ogni traccia di quanto affermato in ricorso a proposito di responsabilità civile e di statuizioni (che avrebbero dichiarato improcedibili le domande proposte contro il responsabile civile UCI) assunte in violazione di legge e incorrendo in vizi di motivazione. Peraltro il ricorso non individua la sede nella quale tali statuizioni sarebbero state assunte nè in quali termini, e in nessun modo fa specifica menzione di una eventuale ordinanza di improcedibilità precedente la pronunzia della sentenza e impugnabile con essa.

In udienza ha proposto le sue conclusioni contro il ricorso la Zurich Italia spa che fu estromessa dal processo in data 23/1/2009 con una indicazione di diversa legittimazione di altro soggetto per la responsabilità civile.

E’ principio consolidato che l’ammissibilità dell’atto di impugnazione dipenda dal tasso di determinatezza dei motivi che la sostengono e la cui valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e specificità dei medesimi, in rapporto al principio della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei controinteressati (Cass. Pen. Sez. 4, 28/10/2008 n. 40243 RV 241477).

Nel caso che ne occupa è mancata la individuazione della statuizione e dei contenuti della statuizione impugnata come interna alla sentenza (ancorchè, espressa in ben distinto provvedimento ordinatorio), e con ciò è mancata ogni specificazione degli elementi di diritto e degli elementi di fatto suscettibili di sorreggere le richieste formulate (Cass. Pen. Sez. 3, 25/9/2007 n. 35492 RV 237596) ma ancor prima suscettibili di porre il giudice di legittimità in condizione di individuare il provvedimento impugnato e i suoi stessi contenuti rispetto ai quali misurare specificamente la fondatezza dei motivi di censura formulati. In conclusione il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza e per genericità delle censure proposte, sicchè il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e delle somme di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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