Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-06-2012, n. 9056

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Svolgimento del processo

Z.G., con atto notificato il 5 ottobre 1991, citò innanzi al Tribunale di Parma il fratello F., chiedendo che fosse emessa sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo non stipulato, giusta preliminare datato 5 febbraio 1990, in cui esso attore figurava come promissario acquirente ed in cui si dava altresì atto del pagamento, già effettuato, dell’intero prezzo di vendita. Z.F. non si costituì. Svolsero intervento volontario alcuni creditori del convenuto – la Banca dell’Emilia; la Banca di Milano; la Banca di Piacenza nonchè A.G. e la spa Casone – chiedendo che venisse dichiarata la simulazione assoluta del contratto o la nullità o la revocatoria perchè avente ad oggetto un atto in frode ad essi creditori.

L’adito Tribunale respinse la domanda dell’attore e accolse quella degli intervenuti, dichiarando l’inopponibilità nei loro confronti della promessa di vendita contenuta nella scrittura del 5 febbraio 1990.

La Corte di Appello di Firenze, pronunziando sentenza n. 601/2010, respinse l’appello di Z.F. – essendo rimasto contumace il fratello G. – ritenendo inammissibile il gravame – per carenza di interesse – nella parte in cui il predetto appellante aveva impugnato il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica – e respingendolo nel resto, giudicando provata l’esistenza di indici presuntivi della simulazione. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Z.F. sulla base di cinque motivi; hanno resistito con controricorso: la spa Guber, cessionaria in blocco dei crediti della Banca Popolare di Milano; la Banca Popolare dell’Emilia Romagna; la Banca di Piacenza; l’ A. e la spa Casone depositando memoria; Z.G. non ha svolto difese; la spa Guber ha proposto anche un ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1 Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate da alcune parti contro ricorrenti: la difesa della Banca di Piacenza assume la tardività della notifica del ricorso – richiesta a mezzo posta il 20 novembre 2010 e perfezionatasi il i dicembre successivo – in considerazione del fatto che la gravata decisione della Corte di Appello era stata notificata il 17 settembre 2010 presso la Cancelleria del giudice a quo – non avendo il difensore e procuratore dell’attuale ricorrente, avv. Maria Pia Pellegrino, del Foro di Parma, eletto ritualmente domicilio presso un codifensore esercente nel distretto ove fu celebrato il processo, dal momento che l’elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. De Rubertis, contenuta nell’appello, non era stata riprodotta nella procura.

2 – Deduce altresì la difesa del richiamato istituto di credito – nonchè delle parti A. – spa Casone – che lo stesso avv. Maria Pia Pellegrino – del Foro di Parma – non sarebbe ammessa al patrocinio presso le Magistrature superiori e che il codifensore, avv. Enrico Dante del Foro di Roma, non avrebbe sottoscritto nè il ricorso nè la procura (sia nella copia notificata sia nell’originale depositato in Cancelleria).

3 – Detta eccezione – da esaminarsi per prima, assumendo valore pregiudiziale, rispetto alla tempestività del ricorso, la esistenza di un atto di impugnativa che sia innanzi tutto riferibile, per il tramite del conferimento di valida procura, alla parte ricorrente – deve dirsi fondata.

3/a – Risulta invero da certificazione in data 18 aprile 2012, rilasciata dall’Ordine degli avvocati di Parma, che la stessa non è iscritta all’Albo speciale dei patrocinatori innanzi alle Giurisdizioni superiori; oltre a ciò si aggiunga che, come correttamente eccepito dalle parti controricorrenti, solo detta procuratrice ha sottoscritto il ricorso e la procura a margine dello stesso e non invece l’avv. Enrico Dante, pur risultando lo stesso formalmente conferitario di procura.

4 – All’inammissibilità del ricorso principale consegue, per sopravvenuta carenza di interesse, analoga inammissibilità di quello incidentale – peraltro già indicato come proposto in via subordinata.

5 – In considerazione della sostanziale soccombenza dello Z., lo stesso va condannato a rifondere le spese del presente giudizio di legittimità a ciascuna delle parti costituite, secondo quanto indicato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale; condanna Z.F. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle parti costituite liquidandole, per ognuna, in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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