Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 22-11-2011, n. 43005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Trieste confermava l’affermazione di colpevolezza pronunciata in primo grado, all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, dal GUP del Tribunale di Pordenone nei confronti di S.G. per il reato di omicidio colposo – commesso, secondo la contestazione, con violazione delle norme sulla circolazione stradale – e per quello di guida in stato di ebbrezza (reati commessi il (OMISSIS)), nonchè il relativo trattamento sanzionatorio, e riduceva l’importo oggetto della condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili, rideterminandolo nella somma complessiva di Euro 4.000,00 oltre accessori come per legge. La Corte territoriale disattendeva la richiesta avanzata dalla difesa dell’imputato di esclusione della parte civile – ritenendo che correttamente il Tribunale aveva richiesto al difensore della parte civile di chiarire la propria posizione nelle fasi preliminari di ammissione del rito abbreviato richiesto dall’imputato – e ribadiva il diniego delle attenuanti generiche evidenziando che la concessione delle stesse non poteva trovare giustificazione sotto alcun profilo; la Corte stessa considerava quindi congrua ed adeguata la pena stabilita dal Tribunale, perchè correttamente determinata in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p., con particolare riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato, in quanto plurirecidivo specifico, avendo inoltre costui guidato in condizioni di ebbrezza con elevatissimo tasso alcolemico (3,3 g/l) ed in stato di colpa cosciente, altresì consapevole della mancanza dell’abilitazione alla guida essendogli stata sospesa la patente a tempo indeterminato con provvedimento del Prefetto in data 26 luglio 2007. Ricorre per Cassazione il S., a mezzo del difensore, articolando due motivi di censura: 1 ) violazione di legge con riferimento all’omesso annullamento dell’ordinanza del GUP del Tribunale di Pordenone con la quale era stata considerata rituale la costituzione di parte civile:

osserva il ricorrente che il difensore di parte civile aveva inizialmente rappresentato di non voler aderire al rito abbreviato e successivamente aveva poi espresso l’adesione al rito abbreviato stesso, ma solo in conseguenza di sollecitazioni del giudice al quale l’imputato aveva invece chiesto espressamente di escludere la parte civile; 2) vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e di un più favorevole trattamento sanzionatorio: sostiene il ricorrente che l’intervenuto versamento di una provvisionale in sede civile da parte della Compagnia di assicurazione a favore delle parti civili sarebbe stato frutto anche delle sollecitazioni rivolte dall’imputato alla Compagnia stessa; il che avrebbe ben legittimato il riconoscimento delle attenuanti generiche ed un più favorevole trattamento sanzionatorio.

Il difensore dell’imputato ha poi depositato memoria con argomentazioni a sostegno delle dedotte censure, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

Quanto al primo motivo di ricorso – a prescindere dalla sostanziale genericità delle argomentazioni svolte dal ricorrente, per lo più ripetitive di quelle già sottoposte al giudice di seconda istanza – mette conto sottolineare, quale considerazione tranciante, che il ricorrente ha enfatizzato ben oltre il dovuto quella che, al più, potrebbe considerarsi quale mera irregolarità processuale. Ed invero, nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte affermato che le formalità di accettazione del rito abbreviato ad opera della parte civile non presentano alcun particolare rigore.

Più volte è stato precisato, ad esempio, che "ove il giudice, senza dichiarare l’apertura della discussione, rinvii ad altra udienza per consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posizione, è da considerarsi tempestiva la costituzione di parte civile che avvenga regolarmente alla successiva udienza, prima dell’apertura della discussione" (in termini, "ex plurimis", Sez. 3, n. 21408 del 17/04/2002 Ud., dep. 31/05/2002, RV. 221614; conf.: Sez. 6, n. 29442 del 25/06/2009 Ud. – dep. 16/07/2009 – Rv. 244369 secondo cui "è legittima l’ordinanza con la quale il giudice, senza dichiarare l’apertura del dibattimento, rinvii ad altra udienza per consentire alla parte civile di eliminare eventuali irregolarità della costituzione"); ed è stato altresì significativamente affermato che "qualora la parte civile, in luogo di esprimere la volontà di non accettare il rito abbreviato, così determinando, ai sensi dell’art. 441 c.p.p., comma 4, l’unico effetto di rendere inapplicabile il disposto di cui all’art. 75 c.p.p., comma 3, (che prevede la sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale), si limiti a non esprimere nè dissenso nè consenso all’instaurazione del suddetto rito speciale, tale comportamento processualmente neutro, non può essere interpretato come indicativo di una scelta della parte civile di trasferire la domanda civilistica nella sua sede naturale, rinunciando all’azione proposta nel processo penale" (Sez. 1, n. 10001 del 05/02/2004 Ud. – dep. 03/03/2004 – Rv.

227115). Resta ferma l’individuazione del limite – oltre il quale la costituzione della parte civile nell’udienza preliminare deve considerarsi intempestiva – nel momento della verifica della costituzione della parti e dell’inizio della discussione, momento questo che segna il passaggio alla fase dinamica vera e propria del processo.

Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di censura. Per quel che riguarda le attenuanti generiche, giova ricordare che nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contradditela, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato" ("ex plurimis", in termini, Sez. 6, n. 7707, ud del 04/12/2003, dep. 23/02/2004, Rv. 229768).

Quanto ai criteri per la determinazione della pena, mette conto sottolineare che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, non sono censurabili in sede di legittimità gli apprezzamenti e le valutazioni del giudice del merito concernenti il trattamento sanzionatorio, se il convincimento espresso al riguardo risulta sorretto da adeguato percorso argomentativo; orbene, nella concreta fattispecie la Corte distrettuale, in risposta alle deduzioni difensive, ha fatto espresso richiamo ai parametri di cui all’art. 133 c.p. ed ha poi valutato esplicitamente le circostanze e le modalità del fatto, nonchè la personalità dell’imputato:

trattasi di motivazione che si sottrae a qualsiasi censura, alla luce del principio secondo cui "deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p." (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998 Ud. – dep. 04/08/1998 – Rv. 211582).

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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