Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-06-2012, n. 9055 Corrispettivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23.2.94 la società G.B.D. Edil di Mazzoleni & C. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bergamo, la s.r.l. Edilac per sentirla condannare al pagamento di L. 197.176.910, a titolo di corrispettivo delle opere edili previste nel contratto di appalto stipulato con la convenuta stessa. Si costituiva in giudizio la Edilac assumendo di aver già corrisposto all’attrice la somma di L. 380.000.000, superiore al compenso pattuito.

Assumeva che il prezzo delle opere era stato concordato in L. 40.000 al mq. (e non in L. 44.000 al mq., come affermato dalla controparte) e, tenuto conto che alcune opere erano state escluse dal contratto di appalto e che i lavori compresi nel contratto, per l’importo di L. 27.142.480, erano stati realizzati da essa convenuta, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento della somma di L. 29.610.180. Con sentenza 23.11.2006 il Tribunale, accertato mediante C.T.U., il residuo credito dell’attrice in Euro 47.651,41, (calcolata per il prezzo di L. 44.000 al mq.

corrispondente a quello di mercato all’epoca dei lavori), condannava la convenuta al pagamento di tale somma oltre interessi, rigettando la domanda riconvenzionale.

Avverso tale decisione la s.r.l. Edilac proponeva appello cui resisteva la GBD Edil di Mazzoleni & C. Con sentenza depositata il 13.10.2009 la Corte d’Appello di Brescia, rigettava l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Edilac s.r.l., sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la GBD Edil di Mazzonileni & C. soc. semplice.

Motivi della decisione

La ricorrente deduce:

1) violazione o falsa applicazione dell’art. 1657 c.c.;

in assenza di un accordo delle parti sul prezzo delle opere appaltate, la Corte di merito avrebbe dovuto fare riferimento alle tariffe delle opere edili emanate dalle Camere di Commercio della provincia di Bergamo che, per l’anno 1992, individuavano il costo della lavorazione "vuoto per pieno" nella misura di 33.370 al metro cubo; il C.T.U. aveva, invece, fatto riferimento agli "usi", non considerando che sugli stessi prevalgono le tariffe ove esistenti;

dovendosi, quindi, ritenere legittima la contestazione della Edilac in merito alla non correttezza del prezzo in L. 44.000 al metro anzichè in L. 33.370, la resistente era tenuta alla restituzione di Euro 139.273,57;

2) insufficiente e contraddittoria motivazione circa il calcolo della effettiva superficie dell’immobile, fatto decisivo per il giudizio;

detto calcolo era stato effettuato dal C.T.U. sulla base di un appartamento"tipo", secondo una "misurazione presuntiva" mentre, trattandosi di un contratto a misura, il costo dell’appalto avrebbe dovuto essere calcolato per unità di misura (costo al metro cubo del vuoto per pieno), secondo i metri cubi effettivamente realizzati; la sentenza impugnata aveva, quindi, disatteso la volontà delle parti,trasformando un appalto a misura in appalto a corpo.

Il ricorso è infondato.

La prima censura, con cui si lamenta che il prezzo non sia stato determinato secondo le tariffe C.C.I.A., costituisce una questione nuova non dedotta in appello e, comunque, essa è infondata.

Secondo l’art. 1657 c.c. ove le parti non abbiano determinato la misura del corrispettivo, essa è calcolata sulla base delle tariffe esistenti o degli usi, ponendo sulla stesso piano le tariffe e gli usi, salvo che le parti abbiano fatto riferimento ad una data tariffa od esista una tariffa legale.

Nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto la congruità del prezzo determinato dal C.T.U. con riferimento a quello praticato all’epoca sulla piazza, essendo pacifica l’assenza di un accordo scritto fra le parti (V. pag. 8 sent. imp.).

Tale statuizione è conforme alla giurisprudenza in materia di questa Corte, secondo cui il giudice può determinare la misura del corrispettivo, nell’ipotesi in cui le parti non abbiano provato la differente misura rispettivamente dedotta, alla stregua della particolare natura e dell’entità dell’opera stessa, come avvenuto nella specie (Cfr. Cass. n. 11364/2006; n.9926/2000). Priva di fondamento è pure la seconda censura; con motivazione adeguata la sentenza impugnata ha, infatti, affermato che il C.T.U. non era incorso nelle deviazioni lamentate, avendo lo stesso tenuto conto che il piano tipo dell’edificio comprendeva due appartamenti monolocale e quattro della superficie media di mq. 104, dotati di doppi servizi ed aveva calcolato le superfici "sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dell’appartamento e non solo sulla base di un calcolo puramente matematico e nominale preso in considerazione dall’appellante".

Il ricorso, alla stregua di quanto osservato, deve essere rigettato.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012
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