Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 6925 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dalla società indicata in epigrafe e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del FriuliVenezia Giulia con la quale è stato dichiarato inammissibile un ricorso ivi presentato per ritardato deposito dello stesso presso la Segreteria del Tribunale.

L’appellante, premesso di essersi aggiudicato il lotto n. 6 per il servizio di vigilanza presso le aziende sanitarie del FriuliVenezia Giulia, ma di essere stato successivamente dichiarato decaduto da detta aggiudicazione per violazioni nella materia delle contribuzioni, evidenziate nel DURC (Dichiarazione unica regolarità contributiva), ha impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, ma il ricorso, come prima indicato, è stato dichiarato inammissibile.

Avverso la suddetta sentenza l’appellante rileva che non è pacifica in giurisprudenza se il termine "proposizione del ricorso" si riferisca solo alla notificazione o non anche al deposito, per cui chiede la riforma della sentenza appellata, precisando la regolarità della notifica al soggetto controinteressato e rilevando nel merito che le irregolarità contenute nel DURC sono state in gran parte sanate.

Il Centro Servizi Consivisi – CSC – si costituisce in giudizio e si oppone all’appello, chiedendone la reiezione.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 4 novembre 2011,.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Non può non rilevarsi, infatti, che nella materia degli appalti pubblici tutti i termini sono dimidiati, con l’unica eccezione della proposizione del ricorso e la giurisprudenza, dopo un primo momento in cui sono emerse incertezze in ordine al termine "proposizione" del ricorso, si è poi decisamente orientata nel considerare come proposizione soltanto la notificazione dello stesso, mentre il deposito del ricorso nella segreteria del Tribunale adito è stato considerato ricadere nella dimidiazione dei termini (fra le ultime, cfr. Cons. St., sez. V, 23 novembre 2010, n. 8154).

In ragione di ciò, non può neppure prendersi in considerazione la possibilità della rimessione in termini, per errore scusabile.

L’appello va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di CSC.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna l’appellante alle spese di giudizio, liquidate come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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