Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 22-11-2011, n. 43275

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 25.3.2011, il tribunale di Ancona, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, presentata nell’interesse di D.M., ha sostituito la misura della custodia in carcere Risposta con ordinanza del Gip in data 10.3.2011, con quella degli arresti domiciliari, in ordine ai più fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione e al reato di bancarotta fraudolenta documentale, commessi quale socio amministratore dal (OMISSIS) della società Calzaturificio Reflexe srl e liquidatore, dal 6.11.07 della stessa società dichiarata fallita l'(OMISSIS). Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione delle norme procedurali stabilite a pena di inutilizzabilità e carenza di motivazione: le indagini sono state prorogate per 3 volte, per un periodo complessivo di due anni. Gli atti compiuti dopo il 15.6. e comunque quelli compiuti oltre il 15.12.2010 sono inutilizzabili, in quanto non si verte in una delle ipotesi di cui all’art. 407, comma 2, essendo le proroghe disposte per l’esigenza di attendere l’operato del ct del p.m., che ha depositato la relazione il 6.8.2010; nelle more era già stata depositata la relazione del perito nominato in sede di incidente probatorio disposto dal Gip con identiche finalità; pertanto le proroghe erano state disposte senza un reale motivazione. Comunque, ammettendo che le proroghe sino legittime, il tribunale non ha tenuto conto che il termine è scaduto il 15.12.2010 e che pertanto non sono utilizzabili la relazione della GDF depositata il 24 dicembre, le dichiarazioni di M.F. del 30.7.2010, le dichiarazioni di P.C. del 10.12.2010, le dichiarazioni di S.S. del 22.12.2010. Il tribunale ha sostenuto che comunque questi atti sono ininfluenti ai fini della ricostruzione dei fatti, in quanto la gravità indiziaria è desumibile dalla consulenza del pm, dalla perizia e dalla relazione del curatore fallimentare. L’ordinanza è illogica, sotto questo profilo, perchè rimane senza base indiziante la dimostrazione delle esigenze cautelari.

2. vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., lett. c): l’ordinanza non esamina la personalità dell’indagato, che non può avvenire, come ha fatto il gip, attraverso l’esame di dati già utilizzati per la ricostruzione delle modalità e delle circostanze del fatto Questa motivazione, per dare conto dell’attualità del pericolo di reiterazione, deve essere particolarmente minuziosa, al fine di renderla adeguata alla distanza temporale dei fatti contestati, che nel caso in esame risalgono al 2006 e al 2007;

3. il ricorrente esamina i singoli aspetti della motivazione, censurabili sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà, tenuto anche conto che la tesi di accusa, secondo cui egli, con il coindagato S., continua a svolgere attività imprenditoriale nella Società Italiana Sviluppo & impresa for Etiopia e nella Sheba Leather Industry PLC è smentita dai documenti prodotti, che attestano, da un lato che egli è dipendente della Sheba e dall’altro che questa società è con la società italiana in rapporto meramente contrattuale. La tesi difensiva è confermata dalle dichiarazioni di F., dei fratelli P. e di S. che non riferiscono sue autonome attività sul mercato.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al motivo procedurale, avente ad oggetto la doglianza sulla inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre i termini di legge, l’ordinanza ha affermato che tali atti sono ininfluenti ai fini della ricostruzione del quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente, in quanto tale ricostruzione è basata sulla consulenza del pubblico ministero e sulle relazioni del perito e del curatore fallimentare. L’esaustiva esposizione e la razionale valutazione degli elementi a carico del ricorrente, emersi dagli atti – sulla cui tempestività non vi è alcuna rilevante critica – rendono prive d’interesse le doglianze sulla regolarità degli altri atti.

Quanto alle esigenze cautelari, correttamente l’ordinanza rileva il pericolo del protrarsi e del reiterarsi delle condotte illecite, in base a criteri oggettivi e soggettivi, ancorati naturalmente ai risultati dalle indagini. Tali risultati hanno delineato le specifiche e collaudate doti imprenditoriali del D., vissute nel passato al di fuori delle regole giuridiche e di leali rapporti con gli altri soggetti del mercato. Il tribunale ha riconosciuto a questa radicata capacità a delinquere uno specifico carattere ai attualità, in virtù dell’accertato inserimento del D. nel quadro imprenditoriale in cui sono maturati i fatti contestati.

Questo intreccio di passato e presente è stato considerato come immancabilmente proiettato nelle future condotte dell’indagato, tanto da configurare le esigenze di prevenzione speciale, ex art. 274 c.p.p., lett. c).

La compattezza di questo quadro indiziario è stata affermata dai giudici di merito con una logica valutazione delle emergenze processuali, assolutamente non sindacabili in sede di giudizio di legittimità.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorsa e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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