Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 22-11-2011, n. 43274 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.R.R. ha presentato ricorso avverso il decreto 11.2.2011 della corte di appello di Messina, con il quale, ha confermato il decreto 1.12.09 del tribunale di Messina, applicativo della misura di sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di due anni, con cauzione pari a Euro 500.

Il ricorrente critica "il salto logico" della motivazione del decreto, in quanto la corte ha richiamato la sentenza di primo grado, emessa il 15.6.2010, nel processo denominato "3X",senza tener conto dell’ordinanza resa contestualmente al dispositivo, con la quale è stata revocata la misura cautelare e senza considerare i complessivi elementi favorevoli al G., sotto il profilo dell’attualità della pericolosità.

Nella sentenza suindicata è stata esclusa la circostanza aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, per quanto attiene all’appartenenza ad associazione mafiosa. Venuta meno la pericolosità legale e venuta meno l’attuale pericolosità del G., la corte di appello avrebbe dovuto esaminare questo lampante argomento, ma non ne ha tenuto affatto conto.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto:

1. la corte di merito ha rilevato che la sentenza, sebbene abbia ridimensionato la tesi di accusa, ha accertato la consumazione di due gravissimi delitti , aggravati dall’uso di metodo mafioso;

2. ha escluso la rilevanza, sul quadro specifico della dimensione della pericolosità del ricorrente, dell’assoluzione del più noto padre dall’accusa di appartenenza a famiglia mafiosa;

3. ha indicato correttamente la specifica normativa legittimante l’applicazione della misura di prevenzione ,inflitta dai giudici di merito.

La motivazione del decreto ha quindi lo spessore che la rende assolutamente immune da censure in sede di giudizio di legittimità, dovendosi escludere che ricorra l’ipotesi di violazione di legge, sub specie di motivazione apparente.

Va a questo punto rilevato che in questa sede il controllo del provvedimento è limitato alla verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l’applicazione delle singole misure di prevenzione. Considerato il suindicato esito positivo di tale verifica in relazione al provvedimento impugnato, il motivo diretto a censurare la logicità della motivazione è da considerare manifestamente infondato.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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