Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 22-11-2011, n. 43267

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19.5.2010, il tribunale di Catania, in riforma della sentenza 27.11.07 del giudice di pace della stessa sede, ha condannato A.R. al risarcimento del danno, cagionato alla parte civile, avvocato V.A., mediante l’invio al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania di un esposto in cui lo accusava di scorretto e sleale patrocinio.

Il difensore della A. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

a) inammissibilità dell’impugnazione, in quanto in essa la parte non fa esplicito riferimento agli effetti civili che intende principalmente ottenere, limitandosi a confutare completamente e principalmente la valutazione del fatto operata dal giudice di pace. b) violazione di legge in riferimento all’art. 595 c.p., in quanto il tribunale si è limitato a confutare in modo apodittico e autoreferenziale la valutazione del primo giudice sulla mancanza dell’elemento psicologico, emergente dalla personalità dell’imputata (che si è mostrata sempre pronta a chiedere scusa) e dalla natura del rapporto tra le parti.

La sentenza non ha quindi vagliato le altre considerazioni espresse dal giudice di pace.

Il ricorso non merita accoglimento.

Nessuna censura è formulabile sul piano procedurale nei confronti della sentenza del tribunale, che, indipendentemente da requisiti formali dell’atto di impugnazione, ha correttamente applicato il disposto dell’art. 576 c.p.p., che conferisce al giudice penale dell’impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto (v. in tal senso S.U. n. 25083 dell’11.7.06, in Cass. pen. 2006, 3519 e 2008, 214). Questa disposizione introduce una deroga alla previsione dell’art. 538 c.p.p., legittimando la parte civile non soltanto a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento, ma anche a chiedere al giudice dell’impugnazione, ai fini dell’accoglimento della propria domanda di risarcimento, di affermare, sia pure incidentalmente, la responsabilità penale dell’imputato ai soli effetti civili, statuendo in modo difforme, rispetto al precedente giudizio, sul medesimo fatto oggetto dell’imputazione e sulla sua attribuzione al soggetto prosciolto Quanto alla critica diretta sulla motivazione della sentenza impugnata, va rilevato che in maniera pienamente logica – e assolutamente non sindacabile – il tribunale ha confutato le argomentazioni della prima sentenza, rilevando che il chiaro ed univoco significato delle parole pronunciate dalla A. conferisce una trasparenza e un’immediata comprensibilità del loro contenuto offensivo rispetto a qualsiasi persona munita di capacità intellettuale e levatura culturale anche modeste. Avendo riconosciuto alla A. queste non contestate connotazioni, le conclusioni a cui è giunto il tribunale in relazione alla sussistenza dell’elemento psicologico del dolo generico devono essere considerate pienamente conformi alle risultanze processuali e alla loro razionale interpretazione.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi di Euro 1.200,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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