Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 6919 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’emissione di sentenza succintamente motivata;

Rilevato in punto di fatto che:

a) il Comune di Toscolano Maderno, come da lettera di invito del 6 marzo 2009, ha indetto gara di appalto per cottimo fiduciario per l’affidamento – con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa – della fornitura di un impianto di videosorveglianza;

b)all’esito della procedura l’amministrazione ha aggiudicato la gara alla controinteressata M. I. S.p.a., prima classificata con 89,08 punti su 100;

c)con la sentenza appellata, ai fini che qui rilevano, i Primi Giudici hanno accolto in parte il ricorso proposto dalla F. s,r.l., seconda classificata con 86 punti, stabilendo i criteri per il risarcimento del danno cagionato dall’azione amministrativa illegittima;

Reputato, in punto di diritto, che:

a)non sussiste il denunciato profilo di incompletezza del contraddittorio in quanto non è contestato che le parti presenti in giudizio siano state sentite sul punto specifico della definizione del merito ai sensi dell’art. 60, comma 1, del codice del processo amministrativo, con il contraddittorio processuale integro;

b)è generica e non supportata da elementi specifici la deduzione in merito all’incompletezza dell’istruttoria posta a fondamento della decisione;

c) la sentenza appellata merita conferma nella parte in cui ha reputato fondato il terzo motivo di ricorso, in quanto dall’esame della documentazione di gara risulta che, con riguardo ai dieci punti a disposizione per la voce "offerta manutenzione post garanzia", aveva una rilevanza essenziale, ai sensi dell’articolo 2 del capitolato speciale d’appalto (Offerta manutenzione post- garanzia durata), il profilo della relativa durata, con la conseguenza che ha assunto un rilievo decisivo, in sede di attribuzione dei punteggi e conseguente formulazione della graduatoria, l’errore commesso dalla stazione appaltante nel ritenere che la durata della garanzia a offerta dalla ricorrente di primo grado fosse di 24 mesi e non, invece, di 48 mesi;

Reputato, altresì, che merita conferma la statuizione risarcitoria in relazione all’oggettiva gravità e rilevanza dell’illegittimità perpetrata mentre, ai sensi del condivisibile indirizzo della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, sentenza 30 settembre 2010,C314/09), non è necessario l’accertamento dell’elemento soggettivo laddove, come nella specie, il risarcimento funga da strumento necessariamente sostitutivo della non più possibile tutela in forma specifica (cfr anche art. 124, comma 1, del codice del processo amministrativo);

Reputato in definitiva che l’appello merita reiezione con conseguente improcedibilità, per difetto di interesse, dell’appello incidentale proposto dalla società ricorrente in primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Respinge l’appello principale e dichiara l’improcedibiltà del ricorso incidentale.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore della FGS s.r.l. delle spese relative al presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.000//00 (cinquemila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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