Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-06-2012, n. 9045 Caparra

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 ottobre 2003 il Tribunale di Roma – adito da C.A. nei confronti della s.r.l. Impresa Bonini e Bissolati e della s.p.a. Società Italiana Cauzioni – pronunciò la risoluzione, per inadempimento della prima convenuta, del contratto preliminare in data 17 giugno 1992 con cui si era obbligata a vendere un immobile da costruire all’attore; la condannò a restituire a quest’ultimo il doppio della caparra, pari a 90.000,00 Euro;

condannò la seconda convenuta, quale garante dell’altra, a pagare a C.A. la somma di 45.000,00 Euro.

Impugnata dalla s.p.a. Società Italiana Cauzioni, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 1 aprile 2010 ha rigettato la domanda proposta nei confronti di tale società da C.A.. A questa conclusione il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: – che la polizza cauzionale emessa il 29 ottobre 1993 dalla s.p.a. Società Italiana Cauzioni si riferiva a un contratto preliminare del 17 giugno 1993 ad essa allegato, mentre C.A. aveva basato la propria pretesa su un distinto contratto del 17 giugno 1992; – che comunque, anche se la garanzia avesse potuto riferirsi a tale altro contratto, non sarebbe stata operante, in quanto rilasciata dopo la scadenza del termine stabilito per la consegna dell’immobile, quando le opere per la sua costruzione non erano neppure iniziate, sicchè l’inadempimento della promittente alienante si era già verificato, con conseguente nullità del contratto ex art. 1895 c.c.; – che la circostanza era stata comunicata solo il 22 marzo 1994 alla s.p.a.

Società Italiana Cauzioni da C.A., il quale aveva pertanto violato il dovere di tempestiva informazione impostogli a pena di decadenza con le condizioni di polizza; – che la garanzia, inoltre, non era stata prestata per la restituzione della caparra, ma per la realizzazione dell’immobile.

C.A. ha proposto ricorso per cassazione, in base a sei motivi, pei illustrati anche con memoria. La Atradius Credit Insurance NV (già Società Italiana Cauzioni) ha depositato una procura apposta in calce alla copia notificata del ricorso e autenticata dal difensore nominato per difenderla in questa sede, il quale non è stato ammesso a partecipare alla discussione. B. V. e il fallimento della s.r.l. Impresa Bonini e Bissolati non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

Con i sei motivi addotti a sostegno del ricorso C.A. lamenta che nella sentenza impugnata si è erroneamente e ingiustificatamente mancato di considerare:

– che le due scritture prodotte dalle parti, aventi identico contenuto, erano in realtà esemplari di un unico contratto preliminare, in uno dei quali la data era stata alterata da 17 giugno 1992 in 17 giugno 1993, sicchè doveva darsi prevalenza a quello non contraffatto e ritenere che ad esso si riferisse la garanzia dalla s.p.a. Società Italiana Cauzioni con la polizza emessa il 29 ottobre 1993;

– che il 17 giugno 1993 il contratto originario era stato modificato soltanto con la previsione dell’obbligo, per la promittente alienante, di ottenere una fideiussione per l’importo di lire 90.000.000, pari all’ammontare della caparra ricevuta; che il 2 marzo 1994 la caparra, aumentata a lire 115.000.000, era stata ugualmente garantita, previo pagamento del premio, con un’appendice di polizza del giorno 4 dello stesso mese, contenente tuttavia anch’essa un errore materiale, consistito nell’indicazione dell’anno riferimento come 1993 anzichè 1992;

– che la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare del 17 giugno 1992 implicava il riconoscimento che esso era stato concluso in tale data;

– che la comunicazione del 22 marzo 1994 era avvenuta tempestivamente rispetto alla data dell’appendice di polizza, la cui emissione dimostrava la conoscenza, da parte della s.p.a. Società Italiana Cauzioni, dello svolgimento del rapporto tra le parti del contratto preliminare, sicchè era presumibile che essa avesse valutato la situazione e si fosse fatta prestare altre garanzie dalla promittente venditrice;

– che l’art. 1895 c.c. riguarda i contratti di assicurazione e non è applicabile alle polizze fideiussorie o cauzionali, salvo il caso che vi venga espressamente richiamato; che l’inadempimento della s.r.l.

Impresa Bonini e Bissolatì non si era ancora verificato, essendosi concordato un termine di tolleranza di tre mesi per la consegna dell’immobile oggetto della promessa di vendita;

– che la garanzia prestata dalla s.p.a. Società Italiana Cauzioni non era limitata alla realizzazione del bene, ma si estendeva anche alla restituzione della caparra, poichè accedeva a un preliminare di vendita e non a un appalto.

Si tratta di doglianze che possono essere prese in esame contestualmente, poichè per una stessa ragione vanno disattese: sono state formulate in violazione della regola sancita dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che impone di inserire nel ricorso per cassazione quanto è necessario per porre in grado questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa salvo che per il riscontro degli errores in procedendo, di vagliare la pertinenza e la plausibilità delle censure rivolte alla sentenza impugnata, senza utilizzare altre fonti. Poichè i motivi del ricorso proposto da C.A. si basano tutti su quattro documenti – i contratti preliminari datati 17 giugno 1992 e 17 giugno 1993, la polizza cauzionale rilasciata il 29 ottobre 1993 e la relativa appendice emessa il 4 marzo 1994 – che a suo dire sono stati travisati o trascurati dalla Corte d’appello, il loro contenuto avrebbe dovuto essere trascritto o quanto meno indicato con precisione nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, nel quale invece si presuppone senz1 altro la loro conoscenza.

Nè vale ad ovviare alla rilevata carenza l’avvenuta produzione in questa sede dei documenti in questione:

adempimento ulteriore, che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 richiede a fini di verifica e controllo, ma che non supplisce al difetto del requisito dell’"autosufficienza" (v., per tutte, Cass. 4 settembre 2008 n. 223C3, 3 luglio 2009 n. 15628, 30 luglio 2010 n. 17915, 7 febbraio 2011 n. 2966).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, poichè l’invalidità della procura rilasciata dalla Atradius Credit Insurance NV (cfr., per tutte, Cass. 24 novembre 2010 n. 23816) ha impedito di ammettere il suo difensore alla discussione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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