Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 6918 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che W. s.r.l. con ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia impugnava il decreto n. 1540/Prod./Ind./24 del 18 agosto 2010 della Direzione centrale attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio sostegno e produzione comparto produttivo, con cui veniva rideterminato in euro 19.250,00 il contributo di euro 100.000,00 concesso e liquidato il 7 luglio 2003 e veniva disposto il recupero di euro 80.725,00 oltre euro 35.212,64 per interessi;

che il TAR Friuli Venezia Giulia con la sentenza avversata declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario;

che secondo il TAR la giurisdizione competerebbe al G.O. stante la natura di diritto soggettivo da riconoscere alla fattispecie di recupero del contributo;

che la società W. ha chiesto la riforma della suddetta sentenza, assumendo che l’art. 7, del d.lgv. n. 104 del 2010 (c.p.a.) ancora la giurisdizione sui rapporti e non più sugli atti e che ove vi sia esercizio di un pubblico potere da parte della p.a. a fronte di un rapporto non paritetico, certa sarebbe la natura di interesse legittimo, donde il permanere della giurisdizione del G.A.;

che la Regione Friuli Venezia Giulia, costituitasi in giudizio, ha insistito sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Considerato che la questione controversa, consistente nella rideterminazione in peius del contributo già concesso sul riscontro di due fatture pagate in parte in data successiva a quella di presentazione della rendicontazione integra un diritto soggettivo, non essendo in contestazione il diritto al contributo o finanziamento, ma la misura di questo, in ragione della richiesta dello stesso;

Visto che gli atti impugnati si concretano in meri accertamenti della tardiva fatturazione e, quindi dell’inesistenza in parte del diritto di credito della istante, senza esercizio di alcun potere discrezionale dalla P.A. (sulla natura di diritto soggettivo della pretesa dell’impresa all’erogazione dei contributi concessi per la industrializzazione del Mezzogiorno e di quella del Ministero alla restituzione di somme erogate in acconto o provvisoriamente, eccedenti le ammissibili, cfr. Cass. 16 aprile 2004 n. 7241);

Considerato che secondo giurisprudenza consolidata in tema di sovvenzioni e finanziamenti erogati dalla p.a. a privati (cfr. Cass. Sez. unite, 10 luglio 2006, n. 15618; Cons. Stato, VI, 22 marzo 2007, n. 1375; 16 gennaio 2008, n. 210; 5 novembre 2007, n. 57003), già l’inserimento nella graduatoria degli aventi diritto, qualificata "provvisoria" dal regolamento crea un credito dell’impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dalla amministrazione erogante, sussistendo, per effetto di tale concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione la sola autorità giudiziaria ordinaria, anche se può aversi revoca dello stesso, entro i limiti fissati dal regolamento o riduzione, che si esprimono in atti nei quali la pubblica amministrazione non esercita discrezionalità alcuna, dovendosi soltanto uniformare ai principi vincolanti della normativa vigente.

Ritenuto, per quanto sopra, che la controversia appartiene alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, sicché deve essere respinto l’appello, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nell’importo liquidato in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.

Condanna W. s.r.l. al pagamento di euro 5.000,00 alla Regione Friuli Venezia Giulia per spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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