Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 22-11-2011, n. 43263

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La procura generale presso la corte di appello di Bologna ha presentato ricorso avverso la sentenza 27.4.09 del giudice di pace di Rimini, con la quale F.C. e C.T. sono stati assolti dal reato di lesioni e la C. dal reato di ingiuria in danno di G.V. per non aver commesso il fatto.

Il ricorrente rileva che la sentenza, senza esaminare compiutamente le dichiarazioni del G., giunge alle valutazioni conclusive senza riferire i fatti.

Il giudice di pace ha valutato non credibili le dichiarazioni della persona offesa, a causa del suo stato di ubriachezza; nè dice fino a che grado la parte lesa fosse ebbra.

Il ricorso merita accoglimento, in quanto le critiche in esso contenute trovano incontestabile conferma nelle risultanze processuali. Il giudice di pace ha valutato non credibili le dichiarazioni del G. con l’argomento del suo stato di ubriachezza, senza specificare a quale livello di incapacità di percezione e memorizzazione fosse giunto, effettuando un’indimostrata equazione ebbrezza/inattendibilità. Pertanto non trova alcuna base probatoria storica e logica l’argomentazione, secondo cui la rievocazione dell’aggressione fisica e verbale, da parte del G. – pur ritenuta dal giudice "dettagliata" -, non è fornita di valenza dimostrativa, provenendo da fonte incapace di percepire con precisione comportamenti e autori dei medesimi.

Inoltre la credibilità della persona offesa è esclusa anche a causa della mancanza di riscontri. In tal modo, il giudice di pace si pone, in maniera non adeguatamente giustificata, in contrasto con la consolidata e condivisibile giurisprudenza, secondo cui la fonte conoscitiva costituita dalle dichiarazioni della vittima, non presenta un’ affidabilità ridotta, necessariamente bisognevole di conferme dei cosiddetti riscontri.

La sentenza va quindi annullata con rinvio a diverso magistrato onorario del giudice di pace di Rimini, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Rimini per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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